Art. 7 
 
 
Disposizioni in materia di ritenute e imposte sostitutive sui redditi
                             di capitale 
 
  1. Fra le entrate devolute alla Regione, ai sensi del primo  comma,
lettera m), e  del  secondo  comma  dell'articolo  8  dello  Statuto,
rientra anche la quota del gettito delle ritenute alla fonte  di  cui
all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, relative agli interessi,  premi  ed  altri
frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da
sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella Regione. 
  2. La quota di cui al comma 1 e' determinata dal Dipartimento delle
Finanze sulla base della  distribuzione  territoriale  del  risparmio
delle famiglie e  delle  imprese,  cosi'  come  risultante  dai  dati
pubblicati dalla Banca d'Italia per l'annualita' di riferimento.  Per
l'erogazione dell'acconto  si  utilizzano  i  dati  dell'ultimo  anno
disponibile. 
  3. Fino a quando non saranno definite, con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione, le  ulteriori
modalita' per la determinazione dei criteri  di  quantificazione,  le
compartecipazioni  alle  entrate  tributarie  non  disciplinate   dai
precedenti commi sono  determinate  dal  Dipartimento  delle  Finanze
sulla base del gettito  riscosso  nel  territorio  regionale  e  sono
devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.  
 
          Note all'art. 7: 
              Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale  26
          febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600   (Disposizioni   comuni   in   materia   di
          accertamento delle  imposte  sui  redditi),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268,  S.O.  Il
          testo dell'articolo 26, comma 2, e' il seguente: 
                «Art. 26. Ritenute sugli interessi e sui  redditi  di
          capitale. 
              (Omissis). 
              2. L'Ente  poste  italiane  e  le  banche  operano  una
          ritenuta del 27 per cento, con obbligo  di  rivalsa,  sugli
          interessi ed altri  proventi  corrisposti  ai  titolari  di
          conti correnti e di depositi,  anche  se  rappresentati  da
          certificati . La predetta ritenuta e' operata dalle  banche
          anche  sui  buoni  fruttiferi  da  esse  emessi.  Non  sono
          soggetti alla ritenuta: 
              a) gli interessi e gli altri  proventi  corrisposti  da
          banche italiane o da filiali italiane di  banche  estere  a
          banche con sede all'estero o a  filiali  estere  di  banche
          italiane; 
              b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti
          intrattenuti tra le banche ovvero tra le  banche  e  l'Ente
          poste italiane; 
              c) gli interessi a favore del  Tesoro  sui  depositi  e
          conti correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  nonche'  gli
          interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli  di  Stato"
          di cui al comma 1 dell'articolo 2 della  legge  27  ottobre
          1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione
          del debito pubblico. 
              (Omissis).».