Art. 8 Disposizioni in materia di accise 1. Le quote delle accise spettanti alla Regione ai sensi del primo comma, lettere d) ed m), dell'articolo 8 dello Statuto, sono determinate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei prodotti immessi in consumo nel territorio regionale e sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 2. La quota regionale della compartecipazione all'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale e' versata dai soggetti obbligati di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tramite il modello F24. La Struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate ripartisce il gettito tra Stato e Regione e provvede a riversare le quote di spettanza della Sardegna direttamente nelle casse regionali, negli stessi tempi previsti per il riversamento delle rimanenti quote nelle casse statali.
Note all'art. 8: Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo. Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O.