Art. 8 
 
 
                  Disposizioni in materia di accise 
 
  1. Le quote delle accise spettanti alla Regione ai sensi del  primo
comma,  lettere  d)  ed  m),  dell'articolo  8  dello  Statuto,  sono
determinate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla  base  dei
prodotti immessi in consumo nel territorio regionale e sono  devolute
dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
  2.  La   quota   regionale   della   compartecipazione   all'accisa
sull'energia elettrica e sul gas naturale  e'  versata  dai  soggetti
obbligati di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,
tramite il modello F24. La Struttura di gestione  dell'Agenzia  delle
Entrate ripartisce il gettito  tra  Stato  e  Regione  e  provvede  a
riversare le quote di spettanza  della  Sardegna  direttamente  nelle
casse regionali, negli stessi  tempi  previsti  per  il  riversamento
delle rimanenti quote nelle casse statali. 
 
          Note all'art. 8: 
              Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale  26
          febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo. 
              Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  29
          novembre 1995, n. 279, S.O.