Art. 9 
 
 
                  Disposizioni in materia di accisa 
                      sul consumo dei tabacchi 
 
  1. Il depositario autorizzato alla gestione  dei  depositi  fiscali
che effettua le  immissioni  in  consumo  di  tabacchi  lavorati  nel
territorio della Regione provvede direttamente  al  versamento  della
quota dell'accisa  in  favore  della  Regione  negli  stessi  termini
previsti per il versamento allo Stato.