Art. 9 Disposizioni in materia di accisa sul consumo dei tabacchi 1. Il depositario autorizzato alla gestione dei depositi fiscali che effettua le immissioni in consumo di tabacchi lavorati nel territorio della Regione provvede direttamente al versamento della quota dell'accisa in favore della Regione negli stessi termini previsti per il versamento allo Stato.