Art. 2 
 
 
Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto  il
                        territorio nazionale 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano, nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente,  l'assistenza  sanitaria  e  sociale  ai  soggetti  di   cui
all'articolo  1,  comma  2,  anche  mediante  l'integrazione  tra  le
relative prestazioni e la collaborazione con i comuni.  Nel  rispetto
delle disposizioni vigenti  in  materia  e  dei  vincoli  di  finanza
pubblica, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i  macrolivelli
di  assistenza  ospedaliera,  di   assistenza   territoriale   e   di
prevenzione.  Nell'ambito  del  procedimento  di  determinazione  dei
livelli essenziali delle  prestazioni  (LEP)  e  degli  obiettivi  di
servizio di cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel
campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo  1,  comma
2, della presente legge in tutto il territorio  nazionale,  ai  sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 
  2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei
livelli essenziali delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di  servizio
per le prestazioni da erogare ai  soggetti  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul  Fondo  di
cui all'articolo 3. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo   6   maggio   2011,   n.   68   e   successive
          modificazioni: 
              «Art.  13.  Livelli  essenziali  delle  prestazioni   e
          obiettivi di servizio 
              1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli
          obblighi assunti dall'Italia in sede  comunitaria,  nonche'
          della specifica cornice finanziaria dei settori interessati
          relativa  al  finanziamento   dei   rispettivi   fabbisogni
          standard  nazionali,  la  legge   statale   stabilisce   le
          modalita'  di  determinazione  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza e dei livelli essenziali delle  prestazioni  che
          devono essere garantiti su tutto il  territorio  nazionale,
          ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettera  m),  della
          Costituzione, nelle materie diverse dalla sanita'. 
              2.  I  livelli  essenziali   delle   prestazioni   sono
          stabiliti prendendo a riferimento macroaree di  intervento,
          secondo le materie di cui all'art. 14,  comma  1,  ciascuna
          delle quali omogenea al proprio interno  per  tipologia  di
          servizi offerti, indipendentemente dal livello  di  governo
          erogatore. Per ciascuna delle  macroaree  sono  definiti  i
          costi e i fabbisogni standard, nonche'  le  metodologie  di
          monitoraggio   e   di   valutazione    dell'efficienza    e
          dell'appropriatezza dei servizi offerti. 
              3. Conformemente a quanto previsto dalla  citata  legge
          n. 42 del 2009, il  Governo,  nell'ambito  del  disegno  di
          legge di stabilita' ovvero con apposito  disegno  di  legge
          collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con
          gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da
          parte del Documento di economia e finanza, previo parere in
          sede   di   Conferenza   unificata,   propone   norme    di
          coordinamento  dinamico  della  finanza  pubblica  volte  a
          realizzare l'obiettivo della convergenza dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche' un
          percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui
          al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e  alle
          funzioni fondamentali di cui all'art. 117,  secondo  comma,
          lettere m) e p), della Costituzione. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
          Ministro per  le  riforme  per  il  federalismo  e  con  il
          Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la  coesione
          territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo
          parere delle Commissioni della Camera dei  deputati  e  del
          Senato  della  Repubblica  competenti  per  i  profili   di
          carattere finanziario, e' effettuata  la  ricognizione  dei
          livelli  essenziali   delle   prestazioni   nelle   materie
          dell'assistenza, dell'istruzione e del  trasporto  pubblico
          locale, con  riferimento  alla  spesa  in  conto  capitale,
          nonche' la ricognizione dei livelli adeguati  del  servizio
          di trasporto pubblico locale di cui all'art.  8,  comma  1,
          lettera c), della citata legge n. 42 del 2009. 
              5. Fino alla determinazione,  con  legge,  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni, tramite  intesa  conclusa  in
          sede di Conferenza unificata sono stabiliti  i  servizi  da
          erogare,   aventi   caratteristiche   di   generalita'    e
          permanenza, e il  relativo  fabbisogno,  nel  rispetto  dei
          vincoli di finanza pubblica. 
              6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa'  per
          gli studi di settore - SOSE S.p.a., in  collaborazione  con
          l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica  di  supporto
          alla Conferenza delle Regioni  e  delle  Province  autonome
          presso il Centro interregionale di Studi  e  Documentazione
          (CINSEDO)  delle  regioni,  secondo  la  metodologia  e  il
          procedimento di determinazione di cui agli articoli 4  e  5
          del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216,  effettua
          una ricognizione dei livelli essenziali  delle  prestazioni
          che  le  regioni   a   statuto   ordinario   effettivamente
          garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette  i
          risultati  della  ricognizione   effettuata   al   Ministro
          dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere.
          Trasmette altresi' tali risultati alla  Conferenza  di  cui
          all'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009.  I  risultati
          confluiscono  nella  banca   dati   delle   amministrazioni
          pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196, nonche' in quella di cui all'art.  5  della  citata
          legge  n.  42  del  2009.  Sulla  base  delle   rilevazioni
          effettuate da SOSE  S.p.a.,  il  Governo  adotta  linee  di
          indirizzo per la definizione dei livelli  essenziali  delle
          prestazioni in apposito allegato al Documento di economia e
          finanza ai fini di consentire  l'attuazione  dell'art.  20,
          comma 2, della citata legge n. 42 del  2009,  dei  relativi
          costi standard e obiettivi di servizio.». 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997,n. 281: 
              «Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».