Art. 3 Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. 2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo. 3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti, le modalita' per la pubblicita' dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si rinvia alle note all'art. 2.