Art. 4 
 
 
                         Finalita' del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio
di cui all'articolo 2, comma 2,  e,  in  particolare,  alle  seguenti
finalita': 
    a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire
percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarita'
in abitazioni o gruppi-appartamento  che  riproducano  le  condizioni
abitative e relazionali della casa  familiare  e  che  tengano  conto
anche delle migliori opportunita' offerte dalle nuove tecnologie,  al
fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilita' grave  di
cui all'articolo 1, comma 2; 
    b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale,  nel
superiore interesse  delle  persone  con  disabilita'  grave  di  cui
all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza  temporanea  in
una soluzione abitativa extrafamiliare per far  fronte  ad  eventuali
situazioni di emergenza, nel rispetto della  volonta'  delle  persone
con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di  chi  ne
tutela gli interessi; 
    c) realizzare interventi innovativi  di  residenzialita'  per  le
persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma  2,  volti
alla creazione di soluzioni  alloggiative  di  tipo  familiare  e  di
co-housing, che possono  comprendere  il  pagamento  degli  oneri  di
acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli
impianti e delle attrezzature necessari per  il  funzionamento  degli
alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto  tra  persone
con disabilita'; 
    d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi  di
accrescimento della consapevolezza, di  abilitazione  e  di  sviluppo
delle competenze per la gestione  della  vita  quotidiana  e  per  il
raggiungimento del  maggior  livello  di  autonomia  possibile  delle
persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2. 
  2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi
di cui al comma 1, nel rispetto del  principio  di  sussidiarieta'  e
delle rispettive competenze, possono compartecipare le  regioni,  gli
enti locali, gli enti del terzo settore, nonche'  altri  soggetti  di
diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza
alle persone con disabilita' e le famiglie che si  associano  per  le
finalita' di cui all'articolo 1. Le attivita' di programmazione degli
interventi di cui  al  comma  1  prevedono  il  coinvolgimento  delle
organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'.