IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  30  dicembre   2010,   n.   240,   e   successive
modificazioni, recante  norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario, come modificata dal decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, e, in particolare, l'articolo 16, comma 3, lettere a), b), c)  e
h); 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76 «Regolamento  concernente  la  struttura  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR)», adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,  n.
95,  recante  «Regolamento  per  il  conferimento   dell'abilitazione
scientifica  nazionale  per  l'accesso  al   ruolo   dei   professori
universitari» e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 giugno 2012, n. 76  «Regolamento  recante  criteri  e
parametri per la valutazione dei candidati ai fini  dell'attribuzione
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso  alla  prima  e
alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita'
di  accertamento  della  qualificazione  dei  commissari,  ai   sensi
dell'articolo 16, comma 3,  lettere  a),  b)  e  c)  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e  6,  commi  4  e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222»; 
  Acquisiti  il  parere  n.  10  del  9  settembre   2015   approvato
dall'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della  ricerca  (ANVUR)  e  il  parere  del  Consiglio  universitario
nazionale (CUN), espresso nell'adunanza del 30 settembre 2015; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016; 
  Considerata la necessita' di definire criteri e  parametri  per  la
valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale  per
le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia; 
  Ritenuto altresi' di definire i criteri e le modalita' mediante  le
quali  e'  accertata  la  coerenza  dei  criteri   e   parametri   di
qualificazione scientifica  degli  aspiranti  commissari  con  quelli
richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia ai  sensi
dell'articolo 6, commi 4  e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 aprile 2016, n. 95; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con nota n. 4687 del 28 aprile 2016; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende: 
    a)  per  Ministro  e   Ministero:   il   Ministro   e   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    b) per ANVUR: l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca; 
    c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale; 
    d) per direttore generale: il direttore  generale  del  Ministero
competente  ad  adottare  i  decreti  relativi  alle  procedure   per
l'abilitazione; 
    e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  e  successive
modificazioni; 
    f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica  4
aprile  2016,  n.  95,  recante  regolamento  per   il   conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso  al  ruolo  dei
professori universitari; 
    g) per abilitazione: l'abilitazione scientifica nazionale di  cui
all'articolo 16, comma 1, della Legge; 
    h) per bando candidati: il decreto di cui all'articolo  3,  comma
1, del Regolamento; 
    i) per bando commissari: il decreto di cui all'articolo 6,  comma
1, del Regolamento; 
    l) per Commissione: la Commissione per l'abilitazione scientifica
nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della Legge; 
    m)  per  aree  disciplinari:  le   aree   disciplinari   di   cui
all'articolo 16, comma 3, lettera b),  della  Legge,  determinate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della  legge  16  gennaio
2006, n. 18, di riordino del CUN; 
    n) per macrosettori concorsuali, settori  concorsuali  e  settori
scientifico-disciplinari:  i  macrosettori  concorsuali,  i   settori
concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui  all'articolo
15, comma 1, della Legge; 
    o) per  settori  bibliometrici:  i  settori  concorsuali  di  cui
all'allegato C, comma 1; 
    p) per settori non bibliometrici: i settori  concorsuali  di  cui
all'allegato D, comma 1; 
    q) per criteri: gli elementi  di  giudizio  suscettibili  di  una
valutazione di carattere qualitativo; 
    r) per parametri: gli elementi di giudizio che sono  suscettibili
di una quantificazione e quindi possono essere valutati  mediante  il
risultato di una misura; 
    s) per indicatori: gli strumenti operativi mediante  i  quali  e'
resa  possibile  la  quantificazione  e  quindi  la  misurazione  dei
parametri; 
    t) per «valore-soglia»: il valore di riferimento dell'indicatore,
raggiunto il quale, e' verificato un adeguato grado di impatto  della
produzione scientifica misurato utilizzando l'indicatore medesimo; 
    u) per indice h di Hirsch: l'indicatore,  definito  da  Jorge  E.
Hirsch (Universita' della California, San Diego -  USA),  secondo  il
quale uno studioso ha un indice h, se h delle sue pubblicazioni hanno
almeno h citazioni ciascuna, e le altre  pubblicazioni  dello  stesso
studioso hanno non piu' di h citazioni ciascuna; 
    v) per ORCID  (Open  Research  and  Contributor  ID):  il  codice
alfanumerico  per   l'identificazione   univoca   degli   autori   di
pubblicazioni  scientifiche  rilasciato  da  ORCID  in  qualita'   di
organizzazione internazionale, interdisciplinare, aperta, non a scopo
di lucro; 
    z) per Scopus: la banca dati citazionale gestita  da  Elsevier  e
basata  su  un  selezionato  insieme  di  pubblicazioni  scientifiche
oggetto di peer review,  che  attribuisce  un  codice  identificativo
univoco a ciascuna pubblicazione; 
    aa)  per  Web  of  Science:  la  banca  dati  citazionale   «Core
collection» gestita da Thomson Reuters e  basata  su  un  selezionato
insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto  di  peer  review,  che
attribuisce   un   codice   identificativo   univoco    a    ciascuna
pubblicazione; 
    bb) per ISSN (l'International Standard Serial Number): il  codice
unificato  internazionale   per   l'identificazione   univoca   delle
pubblicazioni in serie, e delle altre risorse  in  continuazione,  su
uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo  le
disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in  Italia
dall'UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297; 
    cc) per ISBN (l'International Standard Book  Number):  il  codice
internazionale  di  identificazione   da   applicarsi   a   qualsiasi
pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall'edizione,
assegnato ad un richiedente  da  un'agenzia  di  registrazione  ISBN,
secondo  le  disposizioni  contenute  nella  norma  ISO  2108:  2005,
adottata in Italia dall'UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108; 
    dd) per ISMN (l'International Standard Music Number):  il  codice
internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi  edizione
musicale scritta (a stampa o digitale), assegnato ad  un  richiedente
da  un'agenzia  di  registrazione  ISMN,  secondo   le   disposizioni
contenute nello standard ISO 10957 del 1993, che fornisce  le  regole
di base del sistema ISMN; 
    ee) per codici identificativi degli autori e delle  pubblicazioni
scientifiche: i codici di cui alle lettere v), z), aa),  bb),  cc)  e
dd). 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              - La legge 9  maggio  1989,  n.  168  (Istituzione  del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica) e' stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 maggio 1989, n. 108, S.O. 
              - La legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove  disposizioni
          concernenti i professori e  i  ricercatori  universitari  e
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei
          professori  universitari)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 5 novembre 2005, n. 258. 
              - Si riporta l'art. 16, comma 3, lettere a), b),  c)  e
          h) della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  e  successive
          modificazioni, recante norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario, come modificata dal
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
              «Art.  16  (Istituzione  dell'abilitazione  scientifica
          nazionale). - (Omissis). 
              3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
                a)  l'attribuzione  dell'abilitazione  con   motivato
          giudizio fondato  sulla  valutazione  dei  titoli  e  delle
          pubblicazioni scientifiche,  previa  sintetica  descrizione
          del contributo individuale  alle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo svolte,  ed  espresso  sulla  base  di  criteri  e
          parametri  differenziati  per  funzioni   e   per   settore
          concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti  il
          CUN e l'ANVUR; 
                b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
          a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
          candidato  puo'  presentare  ai  fini   del   conseguimento
          dell'abilitazione, anche differenziato  per  fascia  e  per
          area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci; 
                c)    meccanismi     di     verifica     quinquennale
          dell'adeguatezza e congruita' dei criteri  e  parametri  di
          cui alla lettera a) e  di  revisione  o  adeguamento  degli
          stessi con la  medesima  procedura  adottata  per  la  loro
          definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il  primo
          biennio; 
                h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla  lettera
          f)  all'interno  di  liste,   una   per   ciascun   settore
          concorsuale  e  contenente  i  nominativi  dei   professori
          ordinari appartenenti  allo  stesso  che  hanno  presentato
          domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
          concernente la propria attivita'  scientifica  complessiva,
          con   particolare   riferimento   all'ultimo   quinquennio;
          l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente
          valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in  possesso  di
          un curriculum, reso pubblico per via  telematica,  coerente
          con i criteri e i parametri di  cui  alla  lettera  a)  del
          presente comma,  riferiti  alla  fascia  e  al  settore  di
          appartenenza; 
              (Omissis).». 
              Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
          1980, n. 382 (Riordinamento  della  docenza  universitaria,
          relativa  fascia  di  formazione  nonche'   sperimentazione
          organizzativa e didattica)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio
          2010, n. 76 (Regolamento concernente  la  struttura  ed  il
          funzionamento dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
          sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato  ai
          sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge  3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2006,  n.  286)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O. 
              Si riportano gli articoli 4 e  6,  commi  4  e  5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2016,  n.
          95 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
          della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente  il
          conferimento dell'abilitazione  scientifica  nazionale  per
          l'accesso al ruolo dei  professori  universitari,  a  norma
          dell'art.  16  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2016, n. 130: 
              «Art. 4 (Criteri di valutazione). - 1.Il Ministro,  con
          proprio decreto,  in  attuazione  dell'art.  16,  comma  3,
          lettere a), b) e c), della legge, sentiti il CUN e l'ANVUR,
          definisce: 
                a) i criteri, parametri  e  indicatori  di  attivita'
          scientifica  differenziati  per  funzioni  e  per   settore
          concorsuale, tenendo presente la specificita'  dei  settori
          concorsuali, ai fini della valutazione dei candidati; 
                b) il numero massimo di pubblicazioni, che  non  puo'
          essere inferiore a dieci, distinto per fascia  e  per  area
          disciplinare, che ciascun candidato puo' presentare ai fini
          della valutazione nella procedura di abilitazione; 
                c) le modalita' di scelta dei criteri, dei  parametri
          e dei relativi indicatori, nonche'  la  loro  rilevanza  ai
          fini dell'attribuzione o meno  dell'abilitazione  da  parte
          della commissione; 
                d) le modalita' di accertamento  della  coerenza  dei
          criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli
          aspiranti  commissari   con   quelli   richiesti   per   la
          valutazione dei candidati  all'abilitazione  per  la  prima
          fascia dei professori universitari. 
              2. Con successivo decreto del Ministro sono  stabiliti,
          sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il  CUN,  i
          valori-soglia degli indicatori che devono essere  raggiunti
          per conseguire l'abilitazione. 
              3. Decorso il  primo  biennio  e  successivamente  ogni
          cinque anni si procede  alla  verifica  dell'adeguatezza  e
          congruita' dei criteri, dei parametri, degli  indicatori  e
          dei valori-soglia di cui ai commi 1 e  2.  La  revisione  o
          l'adeguamento degli stessi  e'  disposta  con  la  medesima
          procedura adottata per la loro definizione.» 
              «Art. 6 (Commissione nazionale per l'abilitazione  alle
          funzioni di professore universitario di prima e di  seconda
          fascia). - (Omissis). 
              4. Gli aspiranti commissari devono rispettare  criteri,
          parametri  e  indicatori  di   qualificazione   scientifica
          coerenti e piu' selettivi di quelli previsti, ai sensi  del
          decreto di  cui  all'art.  4,  comma  1,  per  i  candidati
          all'abilitazione scientifica alla prima fascia. 
              5. L'accertamento della qualificazione degli  aspiranti
          commissari e' effettuata  dall'ANVUR  per  ciascun  settore
          concorsuale nell'ambito delle competenze di  cui  aldecreto
          del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76,  e
          nell'ambito delle risorse previste a legislazione  vigente.
          Il  Ministero  rende  pubblico  per   via   telematica   il
          curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. 
              (Omissis).». 
              Il    decreto     del     Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  7  giugno  2012,  n.  76
          (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione
          dei candidati ai fini  dell'attribuzione  dell'abilitazione
          scientifica nazionale  per  l'accesso  alla  prima  e  alla
          seconda fascia  dei  professori  universitari,  nonche'  le
          modalita'  di   accertamento   della   qualificazione   dei
          Commissari, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettere a),  b)
          e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli
          4 e 6, commi 4  e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 settembre 2011, n. 222) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2012, n. 134. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della  legge
          30  dicembre  2010,   n.   240   (Norme   in   materia   di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita'  e  l'efficienza   del   sistema   universitario),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10,
          S.O.: 
              «Art.  16  (Istituzione  dell'abilitazione  scientifica
          nazionale). - 1. E'  istituita  l'abilitazione  scientifica
          nazionale,   di    seguito    denominata    «abilitazione».
          L'abilitazione ha durata di sei anni e  richiede  requisiti
          distinti per le  funzioni  di  professore  di  prima  e  di
          seconda fascia. L'abilitazione  attesta  la  qualificazione
          scientifica  che  costituisce  requisito   necessario   per
          l'accesso  alla   prima   e   alla   seconda   fascia   dei
          professori.». 
              Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, e 6, commi 1,
          4 e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica  4
          aprile 2016, n. 95: 
              «Art.  3   (Federazione   e   fusione   di   atenei   e
          razionalizzazione dell'offerta formativa). - 1. Al fine  di
          migliorare  la   qualita',   l'efficienza   e   l'efficacia
          dell'attivita'  didattica,  di  ricerca  e  gestionale,  di
          razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie  e
          di ottimizzare  l'utilizzazione  delle  strutture  e  delle
          risorse, nell'ambito dei principi ispiratori della presente
          riforma di cui all'art. 1, due o piu'  universita'  possono
          federarsi,  anche  limitatamente  ad  alcuni   settori   di
          attivita' o strutture, ovvero fondersi.». 
              «Art. 6 (Commissione nazionale per l'abilitazione  alle
          funzioni di professore universitario di prima e di  seconda
          fascia). - 1. Per l'espletamento  delle  procedure  di  cui
          all'art. 3, comma 1, con decreto  adottato  dal  competente
          direttore generale del Ministero pubblicato  sul  sito  del
          Ministero, e'  avviato  il  procedimento  preordinato  alla
          formazione, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica e con oneri a carico delle  disponibilita'
          di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale, con
          mandato biennale, per ciascun settore concorsuale, composta
          da cinque  membri.  Nel  terzo  semestre  di  durata  della
          commissione  in  carica,  e'  avviato,  con   la   medesima
          modalita' di cui al periodo precedente, il procedimento per
          la formazione della nuova commissione di durata biennale. 
              2. I  componenti  delle  commissioni  sono  individuati
          mediante sorteggio all'interno di una  lista  composta  per
          ciascun settore concorsuale dai nominativi  dei  professori
          ordinari del settore concorsuale di riferimento  che  hanno
          presentato domanda per esservi  inclusi.  Ai  membri  delle
          commissioni non sono corrisposti  compensi,  emolumenti  ed
          indennita'. 
              3. Gli aspiranti commissari, secondo  i  termini  e  le
          modalita' individuate  dal  decreto  di  cui  al  comma  1,
          presentano la domanda al Ministero  esclusivamente  tramite
          procedura telematica, validata ai sensi dell'art. 3,  comma
          5, attestando il possesso della positiva valutazione di cui
          all'art. 6, comma 7, della legge e allegando il  curriculum
          e la documentazione concernente  la  complessiva  attivita'
          scientifica svolta, con particolare riferimento  all'ultimo
          quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista
          i  professori  ordinari  in  servizio   nelle   universita'
          italiane. 
              4. Gli aspiranti commissari devono rispettare  criteri,
          parametri  e  indicatori  di   qualificazione   scientifica
          coerenti e piu' selettivi di quelli previsti, ai sensi  del
          decreto di  cui  all'art.  4,  comma  1,  per  i  candidati
          all'abilitazione scientifica alla prima fascia. 
              5. L'accertamento della qualificazione degli  aspiranti
          commissari e' effettuata  dall'ANVUR  per  ciascun  settore
          concorsuale nell'ambito delle competenze di  cui  aldecreto
          del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76,  e
          nell'ambito delle risorse previste a legislazione  vigente.
          Il  Ministero  rende  pubblico  per   via   telematica   il
          curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, lettere  a),
          b), c), f) ed h), della citata legge 30 dicembre  2010,  n.
          240: 
              «Art.  16  (Istituzione  dell'abilitazione  scientifica
          nazionale). - (Omissis). 
              3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
                a)  l'attribuzione  dell'abilitazione  con   motivato
          giudizio fondato  sulla  valutazione  dei  titoli  e  delle
          pubblicazioni scientifiche,  previa  sintetica  descrizione
          del contributo individuale  alle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo svolte,  ed  espresso  sulla  base  di  criteri  e
          parametri  differenziati  per  funzioni   e   per   settore
          concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti  il
          CUN e l'ANVUR; 
                b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
          a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
          candidato  puo'  presentare  ai  fini   del   conseguimento
          dell'abilitazione, anche differenziato  per  fascia  e  per
          area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci; 
                c)    meccanismi     di     verifica     quinquennale
          dell'adeguatezza e congruita' dei criteri  e  parametri  di
          cui alla lettera a) e  di  revisione  o  adeguamento  degli
          stessi con la  medesima  procedura  adottata  per  la  loro
          definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il  primo
          biennio; 
                (Omissis). 
                f) l'istituzione  per  ciascun  settore  concorsuale,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli
          atenei,  di  un'unica  commissione  nazionale   di   durata
          biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni  di
          professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio
          di cinque commissari all'interno di una lista di professori
          ordinari  costituita  ai  sensi  della   lettera   h).   La
          partecipazione  alla  commissione  nazionale  di  cui  alla
          presente lettera  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
          compensi, emolumenti  ed  indennita'.  Nel  rispetto  della
          rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta
          salva la durata biennale della commissione, il  regolamento
          di cui al presente  comma  puo'  disciplinare  la  graduale
          sostituzione dei membri della commissione; 
                (Omissis). 
                h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla  lettera
          f)  all'interno  di  liste,   una   per   ciascun   settore
          concorsuale  e  contenente  i  nominativi  dei   professori
          ordinari appartenenti  allo  stesso  che  hanno  presentato
          domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
          concernente la propria attivita'  scientifica  complessiva,
          con   particolare   riferimento   all'ultimo   quinquennio;
          l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente
          valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in  possesso  di
          un curriculum, reso pubblico per via  telematica,  coerente
          con i criteri e i parametri di  cui  alla  lettera  a)  del
          presente comma,  riferiti  alla  fascia  e  al  settore  di
          appartenenza; 
                (Omissis). 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma  1,  lettera  a)
          della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del  Consiglio
          universitario   nazionale),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 26 gennaio 2006, n. 21: 
              «Art. 1 (Composizione). - 1. Il Consiglio universitario
          nazionale (CUN) e' organo elettivo  di  rappresentanza  del
          sistema universitario ed e' composto da: 
                a) professori e ricercatori eletti in  rappresentanza
          di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in
          numero  non  superiore  a  quattordici,  con  decreto   del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
          Per ciascuna area sono eletti un professore  ordinario,  un
          professore associato e un ricercatore; 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della citata
          legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
              «Art.    15    (Settori    concorsuali    e     settori
          scientifico-disciplinari). - 1. Entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge il Ministro,
          con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il
          Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo
          criteri di affinita', i settori concorsuali in relazione ai
          quali  si  svolgono  le  procedure  per  il   conseguimento
          dell'abilitazione di cui all'art. 16. I settori concorsuali
          sono  raggruppati  in  macrosettori  concorsuali.   Ciascun
          settore  concorsuale  puo'  essere  articolato  in  settori
          scientifico-disciplinari,     che      sono      utilizzati
          esclusivamente    per    quanto    previsto    agliarticoli
          16,18,22,23e24della  presente   legge,   nonche'   per   la
          definizione degli ordinamenti didattici di cui all'art. 17,
          commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». 
              Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95: 
              «Art. 4 (Criteri di valutazione). - 1. Il Ministro, con
          proprio decreto,  in  attuazione  dell'art.  16,  comma  3,
          lettere a), b) e c), della legge, sentiti il CUN e l'ANVUR,
          definisce: 
                a) i criteri, parametri  e  indicatori  di  attivita'
          scientifica  differenziati  per  funzioni  e  per   settore
          concorsuale, tenendo presente la specificita'  dei  settori
          concorsuali, ai fini della valutazione dei candidati; 
                b) il numero massimo di pubblicazioni, che  non  puo'
          essere inferiore a dieci, distinto per fascia  e  per  area
          disciplinare, che ciascun candidato puo' presentare ai fini
          della valutazione nella procedura di abilitazione; 
                c) le modalita' di scelta dei criteri, dei  parametri
          e dei relativi indicatori, nonche'  la  loro  rilevanza  ai
          fini dell'attribuzione o meno  dell'abilitazione  da  parte
          della commissione; 
                d) le modalita' di accertamento  della  coerenza  dei
          criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli
          aspiranti  commissari   con   quelli   richiesti   per   la
          valutazione dei candidati  all'abilitazione  per  la  prima
          fascia dei professori universitari. 
              2. Con successivo decreto del Ministro sono  stabiliti,
          sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il  CUN,  i
          valori-soglia degli indicatori che devono essere  raggiunti
          per conseguire l'abilitazione. 
              3. Decorso il  primo  biennio  e  successivamente  ogni
          cinque anni si procede  alla  verifica  dell'adeguatezza  e
          congruita' dei criteri, dei parametri, degli  indicatori  e
          dei valori-soglia di cui ai commi 1 e  2.  La  revisione  o
          l'adeguamento degli stessi  e'  disposta  con  la  medesima
          procedura adottata per la loro definizione.». 
              Per i riferimenti all'art. 16 della citata legge n. 240
          del 2010, si veda nelle note all' art. 1.