Art. 10 Disposizioni finali 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. L'ANVUR svolge le attivita' previste dal presente regolamento nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Gli allegati A, B, C, D ed E costituiscono parte integrante del presente regolamento. 4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento sono stabiliti, sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E. 5. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 giugno 2016 Il Ministro: Giannini Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, reg. n. 2781
Note all'art. 10: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, si veda nelle note alle premesse.