Art. 10 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. L'ANVUR svolge le attivita' previste  dal  presente  regolamento
nell'ambito delle competenze di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 1° febbraio 2010,  n.  76,  e  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Gli allegati A, B, C, D ed E costituiscono parte integrante  del
presente regolamento. 
  4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente regolamento, con il decreto di cui all'articolo 4, comma  2,
del Regolamento sono stabiliti, sulla base di una proposta dell'ANVUR
e sentito il CUN,  i  valori-soglia  degli  indicatori  di  cui  agli
allegati C, D ed E. 
  5. Il presente regolamento sostituisce il  regolamento  di  cui  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 7 giugno 2012, n.  76,  le  cui  disposizioni  continuano  ad
applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del
presente regolamento. 
  6. Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 7 giugno 2016 
 
                                                Il Ministro: Giannini 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, reg. n. 2781 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, si veda nelle note alle
          premesse.