Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione  dell'articolo
16, comma 3, lettere a), b) e c), della legge e degli articoli 4 e 6,
commi 4 e 5, del Regolamento: 
    a)  i  criteri,  i  parametri  e  gli  indicatori  di   attivita'
scientifica differenziati per funzioni  e  per  settore  concorsuale,
secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4,  comma  2,
del Regolamento, utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati
all'abilitazione; 
    b) il numero  massimo  di  pubblicazioni,  che  non  puo'  essere
inferiore a dieci, distinto per fascia e per area  disciplinare,  che
ciascun candidato puo' presentare ai  fini  della  valutazione  nella
procedura di abilitazione; 
    c) le modalita' di  scelta  dei  criteri,  dei  parametri  e  dei
relativi   indicatori,   nonche'   la   loro   rilevanza   ai    fini
dell'attribuzione   o   meno   dell'abilitazione   da   parte   della
Commissione; 
    d) le modalita' di accertamento della coerenza dei criteri e  dei
parametri di qualificazione scientifica  degli  aspiranti  commissari
con   quelli   richiesti   per   la   valutazione    dei    candidati
all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.