Art. 2 Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c), della legge e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del Regolamento: a) i criteri, i parametri e gli indicatori di attivita' scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento, utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all'abilitazione; b) il numero massimo di pubblicazioni, che non puo' essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato puo' presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; c) le modalita' di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonche' la loro rilevanza ai fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte della Commissione; d) le modalita' di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.