Art. 3 
 
            Valutazione della qualificazione scientifica 
           per l'abilitazione alle funzioni di professore 
                    di prima e di seconda fascia 
 
  1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle  funzioni  di
professore di prima e di seconda fascia, la  Commissione  formula  un
motivato giudizio di  merito  sulla  qualificazione  scientifica  del
candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e  dei  titoli
presentati, prendendo a riferimento  esclusivamente  le  informazioni
contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al  bando
candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene  al  principio
in base al quale l'abilitazione viene  attribuita  esclusivamente  ai
candidati che  hanno  ottenuto  risultati  scientifici  significativi
riconosciuti come tali dalla comunita'  scientifica  di  riferimento,
tenendo  anche  in  considerazione,  secondo  le  caratteristiche  di
ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la
seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 
  2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli  e'
volta ad accertare: 
    a) per le funzioni  di  professore  di  prima  fascia,  la  piena
maturita' scientifica del candidato, attestata dall'importanza  delle
tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento  di  risultati
di rilevante qualita' e originalita', tali da conferire una posizione
riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; 
    b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la  maturita'
scientifica del  candidato,  intesa  come  il  riconoscimento  di  un
positivo  livello  della  qualita'  e  originalita'   dei   risultati
raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione
riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.