Art. 4 
 
     Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche 
 
  1. La Commissione valuta le pubblicazioni  scientifiche  presentate
dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri: 
    a) la coerenza con le tematiche del  settore  concorsuale  o  con
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; 
    b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
    c) la qualita' della produzione scientifica, valutata all'interno
del panorama nazionale e internazionale  della  ricerca,  sulla  base
dell'originalita',  del   rigore   metodologico   e   del   carattere
innovativo; 
    d) la collocazione editoriale  dei  prodotti  scientifici  presso
editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale  che
utilizzino procedure trasparenti di valutazione  della  qualita'  del
prodotto da pubblicare; 
    e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche'  la
continuita' della produzione scientifica sotto il profilo temporale; 
    f) la  rilevanza  delle  pubblicazioni  all'interno  del  settore
concorsuale, tenuto  conto  delle  specifiche  caratteristiche  dello
stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.