Art. 5 
 
          Criteri e parametri per la valutazione dei titoli 
 
  1. Nella  valutazione  dei  titoli  presentati  dal  candidato,  la
Commissione: 
    a) accerta l'impatto della produzione scientifica dei  candidati,
utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli  indicatori  relativi
al titolo di cui al numero 1 dell'allegato A; 
    b) accerta il possesso di almeno tre  titoli  tra  quelli  scelti
dalla Commissione ai sensi del comma 2. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettera  b),  la  Commissione,  nella
seduta di insediamento sceglie, in relazione  alla  specificita'  del
settore concorsuale e distintamente per la prima  e  per  la  seconda
fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai  numeri
da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri  di  valutazione.
Allo  scopo   di   garantire   l'oggettivita',   la   trasparenza   e
l'omogeneita'  delle  procedure  e  dei  metodi  di  valutazione,  la
delibera  ha  validita'  per  l'intera  durata   dei   lavori   della
Commissione, anche nel caso  in  cui  uno  o  piu'  commissari  siano
sostituiti. Tale delibera puo' essere rivista esclusivamente nel caso
in cui la Commissione decada per il mancato rispetto dei  termini  di
conclusione delle valutazioni dei candidati. 
  3. Nelle procedure di abilitazione per la prima e  per  la  seconda
fascia, la Commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della
produzione scientifica di cui al numero 1 dell'allegato A: 
    a) gli indicatori specificati nell'allegato C, distintamente  per
la  prima  e  per  la  seconda  fascia,  per  i  settori  concorsuali
bibliometrici; 
    b) gli indicatori specificati nell'allegato D, distintamente  per
la prima e per la seconda  fascia,  per  i  settori  concorsuali  non
bibliometrici. 
   4. I valori dei parametri  attribuiti  a  ciascun  candidato  sono
calcolati esclusivamente sulla base dei codici  identificativi  degli
autori e delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda del
candidato secondo il modello di domanda allegato al bando  candidati.
Non sono prese in considerazione le pubblicazioni  prive  dei  codici
identificativi corretti.