Art. 5 Criteri e parametri per la valutazione dei titoli 1. Nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: a) accerta l'impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell'allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2. 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificita' del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Allo scopo di garantire l'oggettivita', la trasparenza e l'omogeneita' delle procedure e dei metodi di valutazione, la delibera ha validita' per l'intera durata dei lavori della Commissione, anche nel caso in cui uno o piu' commissari siano sostituiti. Tale delibera puo' essere rivista esclusivamente nel caso in cui la Commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazioni dei candidati. 3. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, la Commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica di cui al numero 1 dell'allegato A: a) gli indicatori specificati nell'allegato C, distintamente per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali bibliometrici; b) gli indicatori specificati nell'allegato D, distintamente per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali non bibliometrici. 4. I valori dei parametri attribuiti a ciascun candidato sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi degli autori e delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda del candidato secondo il modello di domanda allegato al bando candidati. Non sono prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti.