Art. 7 
 
               Pubblicazioni presentate dai candidati 
 
  1. Nelle procedure di abilitazione per la prima e  per  la  seconda
fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che  ciascun  candidato
puo'  presentare  e'  stabilito,  per  ciascuna  area   disciplinare,
nell'allegato B. 
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  il  candidato   presenta   le
pubblicazioni, a pena di esclusione, in  formato  elettronico  e  nel
limite  massimo  prescritto  dal  presente  decreto,  secondo  quanto
previsto dalla Legge.