Art. 7 Pubblicazioni presentate dai candidati 1. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare e' stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato B. 2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato presenta le pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto dal presente decreto, secondo quanto previsto dalla Legge.