Art. 8 Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera h), secondo periodo, della Legge e dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella lista, all'interno della quale sono sorteggiati i componenti della Commissione, soltanto coloro i quali: a) appartengono al ruolo di professore ordinario; b) hanno conseguito la positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Regolamento; c) sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento attestata dal raggiungimento dei «valori-soglia» degli indicatori secondo quanto previsto all'allegato E per il settore concorsuale di appartenenza. Se l'aspirante commissario appartiene a un settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di abilitazione, la qualificazione dello stesso e' valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza; d) hanno reso pubblico il proprio curriculum, redatto secondo lo schema indicato nel bando commissari, sul sito del Ministero, e corredato dalla documentazione ivi specificata. 2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il direttore generale: a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda; b) accerta che sia stato reso pubblico per via telematica il curriculum, redatto ai sensi di quanto previsto nel bando commissari; c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la positiva valutazione da parte dell'Ateneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dal dall'articolo 9, comma 2, del Regolamento; d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e la trasmette all'ANVUR. 3. Entro quaranta giorni dalla ricezione della lista, l'ANVUR accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c). 4. I valori degli indicatori attribuiti a ciascun aspirante commissario sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda, secondo il modello allegato al bando commissari. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti. 5. Se l'ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c), ne informa per iscritto il direttore generale, il quale comunica per via telematica all'interessato entro dieci giorni l'esclusione dalle liste per il sorteggio. 6. Entro quindici giorni dal completamento degli accertamenti, il direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, con i nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti all'art. 16 della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 7, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: «Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo). - (Omissis). 7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresi' la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche' in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle universita' a valutare positivamente o negativamente le attivita' dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini del comma 8. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95: «Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali). - (Omissis). 2. Il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'art. 6, comma 7, della legge ai fini della candidatura a componente delle commissioni non e' richiesto per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente regolamento. (Omissis).».