Art. 8 
 
                  Accertamento della qualificazione 
                     degli aspiranti commissari 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma  3,  lettera
h), secondo periodo, della Legge e dall'articolo 6, commi 3,  4  e  5
del Regolamento, possono essere  inseriti  nella  lista,  all'interno
della quale sono sorteggiati i componenti della Commissione, soltanto
coloro i quali: 
    a) appartengono al ruolo di professore ordinario; 
    b) hanno conseguito la positiva valutazione di  cui  all'articolo
6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9,
comma 2, del Regolamento; 
    c) sono in possesso di una  qualificazione  scientifica  coerente
con i criteri  e  i  parametri  stabiliti  dal  presente  regolamento
attestata dal raggiungimento  dei  «valori-soglia»  degli  indicatori
secondo quanto previsto all'allegato E per il settore concorsuale  di
appartenenza. Se l'aspirante  commissario  appartiene  a  un  settore
concorsuale  diverso   da   quello   oggetto   della   procedura   di
abilitazione, la qualificazione dello stesso e' valutata in relazione
al settore concorsuale di appartenenza; 
    d) hanno reso pubblico il proprio curriculum, redatto secondo  lo
schema indicato nel bando  commissari,  sul  sito  del  Ministero,  e
corredato dalla documentazione ivi specificata. 
  2.  Entro  dieci  giorni  dalla  scadenza  del   termine   per   la
presentazione delle domande, il direttore generale: 
    a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al  medesimo
settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda; 
    b) accerta che sia stato reso  pubblico  per  via  telematica  il
curriculum, redatto ai sensi di quanto previsto nel bando commissari; 
    c) accerta che gli aspiranti  commissari  abbiano  conseguito  la
positiva valutazione da parte dell'Ateneo ai sensi  dell'articolo  6,
comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto  dal  dall'articolo
9, comma 2, del Regolamento; 
    d)  redige  la  lista  degli  aspiranti  commissari   che   hanno
soddisfatto i requisiti di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  e  la
trasmette all'ANVUR. 
  3. Entro quaranta  giorni  dalla  ricezione  della  lista,  l'ANVUR
accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c). 
  4.  I  valori  degli  indicatori  attribuiti  a  ciascun  aspirante
commissario sono  calcolati  esclusivamente  sulla  base  dei  codici
identificativi  delle  pubblicazioni  scientifiche  riportati   nella
domanda, secondo il modello allegato al bando commissari. Non saranno
prese  in  considerazione   le   pubblicazioni   prive   dei   codici
identificativi corretti. 
  5. Se l'ANVUR reputa che  dal  curriculum  e  dalla  documentazione
acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei  requisiti
stabiliti dal comma  1,  lettera  c),  ne  informa  per  iscritto  il
direttore  generale,   il   quale   comunica   per   via   telematica
all'interessato entro dieci giorni l'esclusione dalle  liste  per  il
sorteggio. 
  6. Entro quindici giorni dal completamento degli  accertamenti,  il
direttore generale costituisce, per ciascun settore  concorsuale,  la
lista prevista dall'articolo 6,  comma  2,  del  Regolamento,  con  i
nominativi dei professori ordinari che hanno presentato  domanda  per
esservi inclusi. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti all'art. 16 della citata  legge  n.
          240 del 2010, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  6,  comma  7,  della
          citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
              «Art.  6  (Stato  giuridico  dei   professori   e   dei
          ricercatori di ruolo). - (Omissis). 
              7. Le modalita' per l'autocertificazione e la  verifica
          dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica  e  di
          servizio agli studenti dei  professori  e  dei  ricercatori
          sono  definite  con  regolamento  di  ateneo,  che  prevede
          altresi'  la  differenziazione  dei  compiti  didattici  in
          relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla
          tipologia   di   insegnamento,   nonche'    in    relazione
          all'assunzione da parte del docente di specifici  incarichi
          di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva  la
          competenza   esclusiva   delle   universita'   a   valutare
          positivamente o  negativamente  le  attivita'  dei  singoli
          docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
          di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
          del comma 8. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2016,  n.
          95: 
              «Art.  9  (Disposizioni  transitorie   e   finali).   -
          (Omissis). 
              2. Il possesso del requisito della positiva valutazione
          di cui all'art. 6, comma  7,  della  legge  ai  fini  della
          candidatura a componente delle commissioni non e' richiesto
          per il primo  biennio  delle  procedure  avviate  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 1, del presente regolamento. 
              (Omissis).».