Art. 9 Revisione dei criteri e parametri 1. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni, il Ministro procede alla verifica dell'adeguatezza e congruita' dei criteri, dei parametri e degli indicatori secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento, nonche' del numero massimo delle pubblicazioni di cui all'articolo 7, del presente decreto e dei relativi allegati, anche tenendo conto della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge e dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nonche' delle migliori prassi diffuse a livello internazionale, e dispone l'eventuale revisione dei criteri, dei parametri e degli indicatori con proprio decreto.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: «Art. 5 (Delega in materia di interventi per la qualita' e l'efficienza del sistema universitario). - (Omissis). 5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle facolta' di medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima universita'; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2012, n. 102: «Art. 9 (Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei). - 1. Le politiche di reclutamento del personale sono valutate in relazione a: a) la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori elaborata in data successiva alla presa di servizio presso l'ateneo ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificita' delle rispettive aree disciplinari; b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione, nella universita' in cui sono stati reclutati come ricercatori; c) la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; d) la percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali; e) il grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosita' di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualita' di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea; f) la struttura e i rapporti dell'organico del personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo anche tenuto conto degli indirizzi di cui all'art. 4. 2. Il periodo di riferimento della valutazione, la ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per l'attuazione del comma 1 sono stabiliti dall'ANVUR entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».