Art. 9 
 
                  Revisione dei criteri e parametri 
 
  1. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni,  il
Ministro procede alla  verifica  dell'adeguatezza  e  congruita'  dei
criteri, dei parametri e degli  indicatori  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 4 del Regolamento, nonche'  del  numero  massimo  delle
pubblicazioni di cui all'articolo  7,  del  presente  decreto  e  dei
relativi  allegati,  anche  tenendo  conto  della  valutazione  delle
politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge
e dell'articolo 9 del decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49,
nonche' delle migliori prassi diffuse  a  livello  internazionale,  e
dispone l'eventuale revisione dei  criteri,  dei  parametri  e  degli
indicatori con proprio decreto. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5,  comma  5,  della
          citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
              «Art.  5  (Delega  in  materia  di  interventi  per  la
          qualita'  e  l'efficienza  del  sistema  universitario).  -
          (Omissis). 
              5. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera c), il Governo si attiene al principio  e  criterio
          direttivo dell'attribuzione di una quota non  superiore  al
          10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
          a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
          degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e  fondati  su:
          la produzione scientifica dei professori e dei  ricercatori
          successiva alla loro presa di servizio ovvero al  passaggio
          a diverso ruolo o fascia  nell'ateneo;  la  percentuale  di
          ricercatori a tempo determinato in servizio che  non  hanno
          trascorso   l'intero   percorso   di   dottorato    e    di
          post-dottorato, o, nel caso delle facolta'  di  medicina  e
          chirurgia, di scuola di  specializzazione,  nella  medesima
          universita'; la percentuale  dei  professori  reclutati  da
          altri atenei; la percentuale dei professori  e  ricercatori
          in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
          internazionali    e     comunitari;     il     grado     di
          internazionalizzazione del corpo docente. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo  29  marzo  2012,  n.  49  (Disciplina  per  la
          programmazione, il  monitoraggio  e  la  valutazione  delle
          politiche di bilancio e di reclutamento  degli  atenei,  in
          attuazione della delega  prevista  dall'art.  5,  comma  1,
          della  legge  30  dicembre  2010,   n.   240   e   per   il
          raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  comma   1,
          lettere b) e c), secondo i principi normativi e  i  criteri
          direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d),  e)  ed
          f) e al comma 5), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3
          maggio 2012, n. 102: 
              «Art. 9 (Valutazione delle  politiche  di  reclutamento
          degli atenei).  -  1.  Le  politiche  di  reclutamento  del
          personale sono valutate in relazione a: 
                a) la produzione scientifica  dei  professori  e  dei
          ricercatori elaborata in  data  successiva  alla  presa  di
          servizio presso l'ateneo  ovvero  al  passaggio  a  diverso
          ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificita'
          delle rispettive aree disciplinari; 
                b) la percentuale di ricercatori a tempo  determinato
          in servizio che non hanno trascorso  l'intero  percorso  di
          dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline
          di  area  medica,  di  scuola  di  specializzazione,  nella
          universita' in cui sono stati reclutati come ricercatori; 
                c) la percentuale dei professori reclutati  da  altri
          atenei; 
                d) la percentuale dei  professori  e  ricercatori  in
          servizio  presso  l'ateneo,  responsabili  scientifici   di
          progetti di ricerca, comunitari e internazionali; 
                e)  il  grado  di  internazionalizzazione  del  corpo
          docente, valutato in  termini  di  numerosita'  di  docenti
          provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in  qualita'
          di vincitori di progetti di ricerca finanziati  dall'Unione
          europea; 
                f)  la  struttura  e  i  rapporti  dell'organico  del
          personale    docente    e    ricercatore,    dirigente    e
          tecnico-amministrativo anche tenuto conto  degli  indirizzi
          di cui all'art. 4. 
              2. Il periodo  di  riferimento  della  valutazione,  la
          ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per
          l'attuazione del comma 1 sono stabiliti dall'ANVUR entro 90
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.».