IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti ed, in
particolare, il considerando 17 e l'articolo 20 riguardante i rifiuti
pericolosi prodotti da nuclei domestici;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE), che ha disposto l'abrogazione della direttiva
2002/96/CE ed, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a),
b) e c) riguardante la raccolta differenziata dei RAEE provenienti
dai nuclei domestici;
Visto il considerando 14 della direttiva 2012/19/UE, ai sensi del
quale i punti di raccolta per i RAEE di piccolissimo volume
predisposti nei negozi al dettaglio non dovrebbero essere subordinati
ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla
direttiva 2008/98/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in
particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei
rifiuti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 di attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l'articolo 11, comma 3,
primo periodo che dispone l'obbligo per i distributori con superficie
di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al
dettaglio di almeno 400 mq, e la facolta' per tutti gli altri
distributori, di ritirare gratuitamente, all'interno dei locali del
proprio punto vendita o in prossimita' immediata di essi, i RAEE di
piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici conferiti
dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo
equivalente;
Visto l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo
2014, n. 49, alla stregua del quale «con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le
modalita' semplificate per l'attivita' di ritiro gratuito da parte
dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero,
nonche' requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare
alla raccolta presso i distributori e per il trasporto»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, che ha disciplinato le
modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli
installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE),
nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con
nota prot. n. 0029100 del 18 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 settembre
2015;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con nota prot. n. 0025288 GAB del 23 dicembre 2015;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il presente decreto
disciplina le modalita' semplificate per il ritiro gratuito, da parte
dei distributori, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (di seguito RAEE) di piccolissime dimensioni,
provenienti dai nuclei domestici cosi' come definiti all'articolo 4,
comma 1, lettera l) del medesimo decreto legislativo, e conferiti
dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE) di tipo
equivalente (criterio di ritiro dell'uno contro zero) e in
particolare definisce:
a) le procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime
dimensioni, cosi' come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 da parte degli
utilizzatori finali;
b) i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all'interno
dei locali del punto vendita del distributore o in prossimita'
immediata di essi;
c) i requisiti tecnici e le modalita' per lo svolgimento del
deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati ai sensi della
lettera a);
d) i requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime
dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla lettera
c) fino ad un centro di raccolta oppure ad un impianto di
trattamento.
2. Con l'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 16
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono definite le
modalita' di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori ai
sensi dell'articolo 11, comma 1 e 3, del medesimo decreto legislativo
ed i rispettivi oneri.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, Supplemento Ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 20 della
direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 (relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 novembre
2008, n. L 312.:
«Art. 17. I sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti
su base professionale non dovrebbero essere soggetti a
registrazione in quanto presentano rischi inferiori e
contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti
medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di
consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle
collettivita' scolastiche.
(Omissis).»
«Art. 20 (Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei
domestici).
Gli articoli 17, 18, 19 e 35 non si applicano ai
rifiuti non differenziati prodotti da nuclei domestici.
Gli articoli 19 e 35 non si applicano alle frazioni
separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici
fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento
o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto
l'autorizzazione o siano registrati in conformita' degli
articoli 23 o 26.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, paragrafo 2,
lettere a), b) e c) della direttiva 2012/19/UE del 4 luglio
2012 (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche RAEE), del Parlamento Europeo e del Consiglio,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
24 luglio 2012, n. L 197:
«Art. 5 (Raccolta differenziata). - (Omissis).
2. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei
domestici, gli Stati membri provvedono affinche':
a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori
finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente
tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilita'
e l'accessibilita' dei centri di raccolta necessari,
tenendo conto soprattutto della densita' della popolazione;
b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori
si assumano la responsabilita' di assicurare che tali
rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al
distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che
le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano
svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Gli
Stati membri possono derogare a tale disposizione purche'
garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo
piu' difficile per il detentore finale e che sia gratuita
per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono
di questa deroga ne informano la Commissione;
c) i distributori effettuano la raccolta nei negozi al
dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400 m
2 o in prossimita' immediata di RAEE di piccolissime
dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm)
gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo
di acquistare AEE di tipo equivalente, salvo ove una
valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa
esistenti non siano almeno altrettanto efficaci. Tali
valutazioni sono rese pubbliche. I RAEE raccolti sono
sottoposti a corretto trattamento conformemente
all'articolo 8;
(Omissis).».
- Si riporta il testo del considerando 14 della citata
direttiva n. 2012/19/UE del 2012:
«Art. 14. La raccolta differenziata e' una condizione
preliminare per garantire il trattamento specifico e il
riciclaggio dei RAEE ed e' necessaria per raggiungere il
livello stabilito di protezione della salute umana e
dell'ambiente nell'Unione.
I consumatori devono contribuire attivamente al
successo di questa raccolta e dovrebbero essere
incoraggiati a rendere i RAEE. A tal fine e' opportuno
creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE,
compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei
domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro
rifiuti. I distributori svolgono un ruolo fondamentale nel
contribuire al successo della raccolta dei RAEE. Pertanto,
i punti di raccolta per RAEE di piccolissimo volume
predisposti nei negozi al dettaglio non dovrebbero essere
subordinati ai requisiti in materia di registrazione o
autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE.
(Omissis).».
- La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 -
Supplemento Ordinario n. 96 (Norme in materia di gestione
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati).
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 3 e 4,
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche RAEE), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 marzo 2014, n. 73, Supplemento Ordinario:
«Art. 11 (Deposito preliminare alla raccolta presso i
distributori). - (Omissis).
3. I distributori possono effettuare all'interno dei
locali del proprio punto vendita o in prossimita' immediata
di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti
dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti
dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE
di tipo equivalente. Tale attivita' e' obbligatoria per i
distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio
di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono
subordinati ai requisiti in materia di registrazione o
autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al comma 4, deve essere
garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione
dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori,
idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo
scopo di preservarne l'integrita' anche in fase di
trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di
trattamento.
4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero
dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita'
semplificate per l'attivita' di ritiro gratuito da parte
dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno
contro zero, nonche' i requisiti tecnici per lo svolgimento
del deposito preliminare alla raccolta presso i
distributori e per il trasporto.».
Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 08 marzo 2010, n. 65 (Regolamento
recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte
dei distributori e degli installatori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei
centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2010, n.
102.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 11, comma 3 e 4, del citato
decreto legislativo n. 49 del 2014, e' riportato nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
f) del citato decreto legislativo n. 49, del 2014:
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo si intende per:
(Omissis).
f) "RAEE di piccolissime dimensioni": i RAEE di
dimensioni esterne inferiori a 25 cm;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 16 (Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso
i distributori). - 1. I RAEE provenienti dai nuclei
domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento
gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori:
a) ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma
1, lettera a), nelle modalita' indicate dal regolamento 25
settembre 2007, n. 185;
b) agli impianti di trattamento adeguato o presso i
centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
b), nel rispetto delle formalita' e degli adempimenti
previsti dalla parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
2. Le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale della distribuzione, le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta
e le associazioni di categoria rappresentative dei
produttori iscritti al Centro di coordinamento, ciascuna
tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento, sentito il
Comitato di indirizzo, definiscono con accordo di programma
le modalita' di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai
distributori ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, e i
rispettivi oneri, con particolare riferimento a:
a) i premi di efficienza, ovvero gli importi che i
produttori sono tenuti ad erogare ai distributori al
verificarsi di condizioni di buona operativita' del
raggruppamento, sulla base dei quantitativi di RAEE
ritirati dai sistemi collettivi;
b) le modalita' di supporto ai distributori, da parte
del Centro di coordinamento, ai fini dello svolgimento
delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. L'accordo ha validita' triennale, e' stipulato entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo e rinnovato entro il termine del 31 dicembre
che precede la scadenza del primo triennio. Si applica il
comma 5 dell'articolo 15.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 11 (Deposito preliminare alla raccolta presso i
distributori). - 1. I distributori assicurano, al momento
della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed
elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro
gratuito, in ragione di uno contro uno,
dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I
distributori, compresi coloro che effettuano le televendite
e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i
consumatori sulla gratuita' del ritiro con modalita' chiare
e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei
locali commerciali con caratteri facilmente leggibili
oppure mediante indicazione nel sito internet.
(Omissis).».