Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica nei confronti dei distributori, cosi' come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera h), nonche' dalla lettera i) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nei seguenti casi: a) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero; b) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero; c) distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero. 2. Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici diversi da quelli di piccolissime dimensioni restano disciplinati ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i RAEE professionali, cosi' come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 4. I distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE. In tal caso il conferimento e' effettuato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera h), i) e m) del citato decreto legislativo n. 49 del 2014: «Art. 4 (Definizioni). - (Omissis). h) "distributore": persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g); i) "distributore al dettaglio": una persona fisica o giuridica come definita nella lettera h), che rende disponibile un'AEE all'utilizzatore finale; (omissis); m) "RAEE professionali": i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l); (Omissis).». - Il testo dell'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014 e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014: «Art. 22 (Obblighi inerenti la vendita a distanza). - (Omissis). 2. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, al fine di adempiere all'obbligo di ritiro gratuito dell'apparecchiatura di tipo equivalente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, indicano in modo chiaro: a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale puo' conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure; b) le modalita' di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza. ». Il testo dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014 e' riportato nelle note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014: «Art. 11 (Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori). - (Omissis). 2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, al fine del loro trasporto presso i centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, o presso i centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, secondo una delle seguenti modalita' alternative a scelta del distributore: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo e' elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) il deposito preliminare alla raccolta e' effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. (Omissis).». - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014: «Art. 12 (Raccolta differenziata dei RAEE domestici). - (Omissis). 4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 11 del presente decreto legislativo puo' essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Al fine di garantire il corretto smaltimento di tali RAEE, essi dovranno essere consegnati dal detentore finale ai centri di raccolta, che provvedono alla gestione degli stessi sulla base delle modalita' concordate ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera c).».