Art. 3 Definizioni 1. Ferme restando le definizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ai fini del presente decreto si intende per: a) «luogo di ritiro»: area allestita ai sensi dell'articolo 5, situata all'interno dei locali del punto vendita del distributore, o in prossimita' immediata di essi, dedicata al conferimento gratuito, da parte dell'utilizzatore finale, dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti da nucleo domestico; b) «punto di vendita del distributore»: il luogo fisico, aperto al pubblico e autorizzato ai sensi della normativa applicabile, presso il quale il distributore effettua a titolo professionale la vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a prescindere dal titolo giuridico in ragione del quale ne dispone; c) «utilizzatore finale»: persona fisica che conferisce RAEE di piccolissime dimensioni provenienti da nucleo domestico al distributore.
Note all'art. 3: I riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono riportati nelle note alle premesse.