Art. 5 Luogo di ritiro 1. Il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici e' effettuato all'interno dei locali del punto di vendita del distributore, ovvero in un luogo situato in prossimita' immediata dello stesso, purche' di pertinenza del punto vendita. 2. Presso il luogo di ritiro di cui al comma 1, il distributore mette a disposizione degli utilizzatori finali uno o piu' contenitori, che rispondono alle seguenti caratteristiche: a) essere liberamente e facilmente fruibili da parte dell'utilizzatore finale; b) essere adeguatamente segnalati dal distributore e chiaramente riconducibili alla disponibilita' del distributore cui afferiscono; c) qualora collocati all'interno del punto di vendita, essere preferibilmente ubicati in prossimita' del punto di accesso o di uscita; d) qualora non siano collocati all'interno del punto di vendita essere ubicati in un'area di pertinenza dello stesso, circoscritta, pavimentata, posta al riparo da agenti atmosferici, e comunque facilmente ricollocabili all'interno dei punti vendita a fine giornata; e) essere predisposti in modo da assicurare che il conferimento e il deposito dei RAEE di piccolissime dimensioni avvenga in condizioni di sicurezza e senza rischio per l'ambiente e la salute umana; f) essere strutturati in modo che i RAEE, precedentemente conferiti, non siano accessibili e asportabili anche attraverso la dotazione di un mascherino anti intrusione, e preferibilmente realizzati in modo che siano visibili i RAEE conferiti; g) riportare visibilmente l'indicazione delle tipologie di RAEE conferibili. 3. In ogni caso, i distributori garantiscono la raccolta separata dei RAEE di piccolissime dimensioni pericolosi dagli stessi non pericolosi raccolti in sicurezza, al fine di preservarne l'integrita' anche in fase di trasporto. 4. I distributori sono responsabili della sicurezza dei contenitori e dei luoghi di ritiro e adottano a tal fine tutte le precauzioni atte a evitare il furto, il danneggiamento e il deterioramento dei RAEE ivi depositati, nonche' la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose dagli stessi. 5. Il distributore effettua periodicamente lo svuotamento dei contenitori situati nel luogo di ritiro e il successivo raggruppamento degli stessi nel luogo di deposito preliminare allestito in conformita' alle previsioni dell'articolo 6. 6. I distributori sono tenuti a compilare il modulo di carico e scarico di cui all'allegato 1 al momento dell'effettuazione delle operazioni di cui al comma 5. I moduli, compilati e sottoscritti, contrassegnati da un numero progressivo, sono conservati a cura del distributore per tre anni e allegati in copia al documento di trasporto di cui all'articolo 7, comma 2 del presente decreto. I dati raccolti mediante la compilazione del modulo di cui all'allegato 1 contribuiscono ad integrare le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 1, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014: «Art. 34 (Informazioni al Centro di coordinamento). - 1. Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui all'articolo 33, il Centro di coordinamento acquisisce annualmente le seguenti informazioni: a) i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di trattamento; b) i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori. (Omissis).».