Art. 6 Deposito preliminare alla raccolta effettuato presso i distributori 1. I RAEE di piccolissime dimensioni, ritirati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, sono raggruppati presso il deposito allestito ai sensi del comma 2 in attesa della loro raccolta. I distributori che gia' effettuano il ritiro dei RAEE secondo le modalita' dell'«uno contro uno» possono utilizzare il medesimo deposito preliminare per la raccolta dei RAEE secondo il criterio dell'«uno contro zero». 2. Il luogo di raggruppamento allestito dal distributore presso il proprio punto di vendita o in prossimita' immediata dello stesso presenta le seguenti caratteristiche: a) non essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati; b) essere dotato di pavimentazione; c) essere dotato di un'area di deposito dei RAEE protetta dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura o recinzione anche mobili; d) essere allestito in modo tale da assicurare che RAEE pericolosi rimangano distinti da quelli non pericolosi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) essere allestito in modo tale da assicurare l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. 3. Il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE deve essere effettuato in condizioni di sicurezza, non deve creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da rumori o odori, ne' danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. 4. Il prelievo dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare istituito ai sensi del comma 2 e il trasporto degli stessi ai luoghi di cui all'articolo 7, comma 1, e' effettuato, ogni sei mesi, o in alternativa quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 1.000 Kg ed, in ogni caso, la durata del deposito non puo' superare un anno. 5. Il prelievo e il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni depositati presso il deposito preliminare alla raccolta, istituito e gestito dal distributore ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e' effettuato secondo le modalita' indicate nel medesimo articolo 11.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi). - 1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosita' ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo' essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn). 2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4. 3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.». Il testo dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, e' riportato nelle note all'articolo 2.