Art. 6
Deposito preliminare alla raccolta effettuato presso i distributori
1. I RAEE di piccolissime dimensioni, ritirati nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 5, sono raggruppati presso il deposito
allestito ai sensi del comma 2 in attesa della loro raccolta. I
distributori che gia' effettuano il ritiro dei RAEE secondo le
modalita' dell'«uno contro uno» possono utilizzare il medesimo
deposito preliminare per la raccolta dei RAEE secondo il criterio
dell'«uno contro zero».
2. Il luogo di raggruppamento allestito dal distributore presso il
proprio punto di vendita o in prossimita' immediata dello stesso
presenta le seguenti caratteristiche:
a) non essere accessibile da parte di soggetti terzi non
autorizzati;
b) essere dotato di pavimentazione;
c) essere dotato di un'area di deposito dei RAEE protetta dalle
acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi
di copertura o recinzione anche mobili;
d) essere allestito in modo tale da assicurare che RAEE pericolosi
rimangano distinti da quelli non pericolosi, nel rispetto di quanto
disposto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
e) essere allestito in modo tale da assicurare l'integrita' delle
apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il
deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
3. Il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE deve essere
effettuato in condizioni di sicurezza, non deve creare rischi per
l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da
rumori o odori, ne' danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse.
4. Il prelievo dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito
preliminare istituito ai sensi del comma 2 e il trasporto degli
stessi ai luoghi di cui all'articolo 7, comma 1, e' effettuato, ogni
sei mesi, o in alternativa quando il quantitativo raggruppato
raggiunge complessivamente i 1.000 Kg ed, in ogni caso, la durata del
deposito non puo' superare un anno.
5. Il prelievo e il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni
depositati presso il deposito preliminare alla raccolta, istituito e
gestito dal distributore ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e' effettuato secondo le
modalita' indicate nel medesimo articolo 11.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 187 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti
pericolosi). - 1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi
aventi differenti caratteristiche di pericolosita' ovvero
rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La
miscelazione comprende la diluizione di sostanze
pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti
pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di
pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o
materiali, puo' essere autorizzata ai sensi degli articoli
208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo
177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei
rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti
accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un
ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai
sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle
migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera nn).
2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere
relative all'esercizio degli impianti di recupero o di
smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di
rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo
e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto,
nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in
vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche
ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma
5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a
procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti
miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente
possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
177, comma 4.
3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente
articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se
effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli
articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a
prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a
quelle previste per legge.».
Il testo dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 49 del 2014, e' riportato nelle note
all'articolo 2.