Art. 8 Distributori che effettuano la vendita a distanza 1. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, qualora effettuino il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'«uno contro zero», si possono avvalere, del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta gia' allestito da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza; ovvero provvedono ad organizzare direttamente tali attivita' in conformita' alla diposizioni del presente decreto. 2. I distributori di cui al comma 1 assicurano che l'utilizzatore finale conosca facilmente il luogo di ritiro presso il quale conferire gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni, e che tale ritiro avvenga senza maggiori oneri di quelli che l'utilizzatore finale sopporterebbe in caso di vendita non a distanza. Ai distributori di cui al comma 1 ai applicano gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 maggio 2016 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2082
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014: «Art. 22 (Obblighi inerenti la vendita a distanza). - (Omissis). 2. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, al fine di adempiere all'obbligo di ritiro gratuito dell'apparecchiatura di tipo equivalente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, indicano in modo chiaro: a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale puo' conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure; b) le modalita' di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza. (Omissis).».