Art. 8
Distributori che effettuano la vendita a distanza
1. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di
comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita
elettronica, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, qualora effettuino il ritiro dei
RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici
secondo il criterio dell'«uno contro zero», si possono avvalere, del
luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta
gia' allestito da un altro distributore che non operi mediante
tecniche di comunicazione a distanza; ovvero provvedono ad
organizzare direttamente tali attivita' in conformita' alla
diposizioni del presente decreto.
2. I distributori di cui al comma 1 assicurano che l'utilizzatore
finale conosca facilmente il luogo di ritiro presso il quale
conferire gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni, e che tale
ritiro avvenga senza maggiori oneri di quelli che l'utilizzatore
finale sopporterebbe in caso di vendita non a distanza. Ai
distributori di cui al comma 1 ai applicano gli obblighi previsti
dall'articolo 4, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 31 maggio 2016
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1, foglio n. 2082
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 22 (Obblighi inerenti la vendita a distanza). -
(Omissis).
2. I distributori che effettuano la vendita mediante
tecniche di comunicazione a distanza, comprese la
televendita e la vendita elettronica, al fine di adempiere
all'obbligo di ritiro gratuito dell'apparecchiatura di tipo
equivalente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, indicano in
modo chiaro:
a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi
convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale puo'
conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza
maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso
sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure;
b) le modalita' di ritiro presso lo stesso luogo di
consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli
che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di
vendita non a distanza.
(Omissis).».