Art. 3
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Presentazione di istanze, segnalazioni o
comunicazioni). - 1. Dell'avvenuta presentazione di istanze,
segnalazioni o comunicazioni e' rilasciata immediatamente, anche in
via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione
dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i
termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta, ove previsto, a
rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le
informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di
protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non puo'
comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le
istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso
di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilita'
del soggetto competente.
2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad
un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli
articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento
dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte
dell'ufficio competente.»;
b) all'articolo 19,
1) al comma 2, dopo le parole «puo' essere iniziata» sono inserite
le seguenti: «, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2,»;
2) al comma 3,
a) le parole «, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa
e» sono soppresse;
b) la parole «stesse» e' sostituita dalle seguenti: «da parte del
privato»;
c) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per
la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio,
beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale,
l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa.
L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica
l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori
provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della
sospensione eventualmente adottata.»;
c) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi amministrativi). - 1. Sul
sito istituzionale di ciascuna amministrazione e' indicato lo
sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA,
anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre
amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne
dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite piu' sedi di
tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralita' dei punti di
accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di un'attivita' soggetta a SCIA sono
necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e
notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui
al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette
immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di
consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento
dell'attivita' e la presentazione, almeno cinque giorni prima della
scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di
eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi
previsti.
3. Nel caso in cui l'attivita' oggetto di SCIA e' condizionata
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di
altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche
preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1
la relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata ricevuta ai
sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la
convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla
data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attivita' resta
subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da'
comunicazione all'interessato.»;
d) all'articolo 20, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della
domanda del privato.»;
e) all'articolo 21, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma
3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non
escludono la responsabilita' del dipendente che non abbia agito
tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o
l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.»;
f) all'articolo 29, comma 2-ter, dopo la parola «concernenti»
sono inserite le seguenti: «la presentazione di istanze, segnalazioni
e comunicazioni,».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 19, 20, 21 e 29
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- SCIA). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis, comma 2,
dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'art. 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza
necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine
di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali
termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda
del privato.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la
salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis.».
«Art. 21 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Con la
segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e'
ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti
a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed
il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dell'art.
483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato.
2.
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza,
prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di
assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da
leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita'
ai sensi degli articoli 19 e 20.
2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'art. 19,
comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi
dell'art. 20 non escludono la responsabilita' del
dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in
cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non
fosse conforme alle norme vigenti.».
«Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). - 1. Le
disposizioni della presente legge si applicano alle
amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le
disposizioni della presente legge si applicano, altresi',
alle societa' con totale o prevalente capitale pubblico,
limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative.
Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25,
commi 5, 5-bis e 6, nonche' quelle del capo IV-bis si
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
garantire la partecipazione dell'interessato al
procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare
l'accesso alla documentazione amministrativa, nonche'
quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e
comunicazioni, la dichiarazione di inizio attivita' e il
silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la
possibilita' di individuare, con intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel
disciplinare i procedimenti amministrativi di loro
competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a
quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di
tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione alle disposizioni del presente
articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.».