Art. 4 
 
 
              Disposizioni transitorie e di attuazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 29  della  legge  n.  241  del  1990,  le
regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di  cui  agli
articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, come
introdotti o modificati dall'articolo 3, entro il 1° gennaio 2017. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 29 della citata legge n.  241  del
          1990 e' riportato nelle note all'art. 3. 
              - Per il testo dell'art. 19 della citata legge  n.  241
          del 1990, vedasi nelle note all'art. 3.