Art. 2 
 
 
                      Modifiche all'articolo 2 
             del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo  2014,
n. 32, prima della lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a) dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: 
  "Art. 51-bis (Assistenza dell'interprete e traduzione degli  atti).
- 1. Per ciascuno dei  casi  previsti  dall'articolo  143,  comma  1,
secondo periodo, del codice,  l'imputato  ha  diritto  all'assistenza
gratuita dell'interprete per un colloquio con il  difensore.  Se  per
fatti o circostanze particolari l'esercizio  del  diritto  di  difesa
richiede lo svolgimento di piu' colloqui in riferimento al compimento
di   un   medesimo   atto    processuale,    l'assistenza    gratuita
dell'interprete puo' essere assicurata per piu' di un colloquio. 
  2. Quando  ricorrono  particolari  ragioni  di  urgenza  e  non  e'
possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di  cui
all'articolo  143,  comma  2,  del  codice  l'autorita'   giudiziaria
dispone, con decreto motivato, se cio' non pregiudica il  diritto  di
difesa  dell'imputato,  la   traduzione   orale,   anche   in   forma
riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. 
  3. L'imputato puo'  rinunciare  espressamente,  anche  a  mezzo  di
procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia
produce  effetti  solo  se   l'imputato   ha   consapevolezza   delle
conseguenze che  da  essa  derivano,  anche  per  avere  a  tal  fine
consultato il difensore. In tal  caso  il  contenuto  degli  atti  e'
tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva. 
  4. Nei casi di cui ai  commi  2  e  3  della  traduzione  orale  e'
effettuata anche la riproduzione fonografica. 
  5. Ove vi siano strumenti tecnici  idonei,  l'autorita'  procedente
puo' disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo  delle
tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che cio' possa  causare
concreto pregiudizio al diritto di difesa."». 
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo  2014,
n. 32, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente: 
  "67-bis (Elenco nazionale degli interpreti e traduttori). - 1. Ogni
tribunale trasmette per via telematica al Ministero  della  giustizia
l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti  e  dei
traduttori iscritti nell'albo dei  periti  di  cui  all'articolo  67.
L'autorita' giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale  e  nomina
interpreti e traduttori  diversi  da  quelli  ivi  inseriti  solo  in
presenza di specifiche e particolari esigenze. 
  2.  L'elenco  nazionale  di  cui  al  comma   1   e'   consultabile
dall'autorita'  giudiziaria,   dagli   avvocati   e   dalla   polizia
giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nel
rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati  personali.
Le modalita' di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con
decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro  il  termine
di  otto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione."». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 4  marzo
          2014,  n.  32,  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Modifiche alle disposizioni di attuazione  del
          codice di procedura penale). - 1. Al decreto legislativo 28
          luglio  1989,  n.   271,   sono   apportare   le   seguenti
          modificazioni: 
                0a) dopo l'art. 51 e' inserito il seguente: 
              "Art. 51-bis (Assistenza dell'interprete  e  traduzione
          degli atti). - 1. Per ciascuno dei casi previsti  dall'art.
          143, comma 1, secondo periodo, del  codice,  l'imputato  ha
          diritto  all'assistenza  gratuita  dell'interprete  per  un
          colloquio con il difensore.  Se  per  fatti  o  circostanze
          particolari l'esercizio del diritto di difesa  richiede  lo
          svolgimento di piu' colloqui in riferimento  al  compimento
          di un  medesimo  atto  processuale,  l'assistenza  gratuita
          dell'interprete puo'  essere  assicurata  per  piu'  di  un
          colloquio. 
              2. Quando ricorrono particolari ragioni  di  urgenza  e
          non e' possibile avere prontamente una  traduzione  scritta
          degli atti  di  cui  all'art.  143,  comma  2,  del  codice
          l'autorita' giudiziaria dispone, con decreto  motivato,  se
          cio' non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato,  la
          traduzione orale, anche  in  forma  riassuntiva,  redigendo
          contestualmente verbale. 
              3. L'imputato puo' rinunciare  espressamente,  anche  a
          mezzo di  procuratore  speciale,  alla  traduzione  scritta
          degli atti. La rinuncia produce effetti solo se  l'imputato
          ha consapevolezza delle conseguenze che da  essa  derivano,
          anche per avere a tal fine consultato il difensore. In  tal
          caso il contenuto degli atti e' tradotto  oralmente,  anche
          in forma riassuntiva. 
              4. Nel casi di cui ai commi  2  e  3  della  traduzione
          orale e' effettuata anche la riproduzione fonografica. 
              5. Ove vi siano strumenti tecnici  idonei,  l'autorita'
          procedente  puo'  disporre   l'assistenza   dell'interprete
          mediante l'utilizzo delle  tecnologie  di  comunicazione  a
          distanza, salvo che cio' possa causare concreto pregiudizio
          al diritto di difesa.". 
                a)  all'art.   67,   comma   2,   dopo   le   parole:
          "comparazione della grafia",  sono  aggiunte  le  seguenti:
          "interpretariato e traduzione."; 
                a-bis) dopo l'art. 67 e' inserito il seguente: 
              "Art.  67-bis  (Elenco  nazionale  degli  interpreti  e
          traduttori).  -  1.  Ogni  tribunale  trasmette   per   via
          telematica   al   Ministero   della   giustizia    l'elenco
          aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e  dei
          traduttori iscritti nell'albo dei periti  di  cui  all'art.
          67.  L'autorita'  giudiziaria  si  avvale  di  tale  elenco
          nazionale e  nomina  interpreti  e  traduttori  diversi  da
          quelli ivi  inseriti  solo  in  presenza  di  specifiche  e
          particolari esigenze. 
              2. L'elenco nazionale di cui al comma 1 e' consultabile
          dall'autorita' giudiziaria, dagli avvocati e dalla  polizia
          giudiziaria sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della
          giustizia,  nel  rispetto  della  normativa   vigente   sul
          trattamento   dei   dati   personali.   Le   modalita'   di
          consultazione  dell'elenco  nazionale  sono  definite   con
          decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il
          termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione.". 
                b) all'art. 68, comma 1, le  parole:  "dell'ordine  o
          del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ordine,
          del collegio ovvero delle  associazioni  rappresentative  a
          livello nazionale delle professioni non regolamentate".».