Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, prima della lettera a) e' premessa la seguente: «0a) dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: "Art. 51-bis (Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti). - 1. Per ciascuno dei casi previsti dall'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del codice, l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore. Se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di piu' colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete puo' essere assicurata per piu' di un colloquio. 2. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non e' possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice l'autorita' giudiziaria dispone, con decreto motivato, se cio' non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. 3. L'imputato puo' rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti e' tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 della traduzione orale e' effettuata anche la riproduzione fonografica. 5. Ove vi siano strumenti tecnici idonei, l'autorita' procedente puo' disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che cio' possa causare concreto pregiudizio al diritto di difesa."». 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente: "67-bis (Elenco nazionale degli interpreti e traduttori). - 1. Ogni tribunale trasmette per via telematica al Ministero della giustizia l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti di cui all'articolo 67. L'autorita' giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale e nomina interpreti e traduttori diversi da quelli ivi inseriti solo in presenza di specifiche e particolari esigenze. 2. L'elenco nazionale di cui al comma 1 e' consultabile dall'autorita' giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. Le modalita' di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2 (Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale). - 1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportare le seguenti modificazioni: 0a) dopo l'art. 51 e' inserito il seguente: "Art. 51-bis (Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti). - 1. Per ciascuno dei casi previsti dall'art. 143, comma 1, secondo periodo, del codice, l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore. Se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di piu' colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete puo' essere assicurata per piu' di un colloquio. 2. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non e' possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'art. 143, comma 2, del codice l'autorita' giudiziaria dispone, con decreto motivato, se cio' non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. 3. L'imputato puo' rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti e' tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva. 4. Nel casi di cui ai commi 2 e 3 della traduzione orale e' effettuata anche la riproduzione fonografica. 5. Ove vi siano strumenti tecnici idonei, l'autorita' procedente puo' disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che cio' possa causare concreto pregiudizio al diritto di difesa.". a) all'art. 67, comma 2, dopo le parole: "comparazione della grafia", sono aggiunte le seguenti: "interpretariato e traduzione."; a-bis) dopo l'art. 67 e' inserito il seguente: "Art. 67-bis (Elenco nazionale degli interpreti e traduttori). - 1. Ogni tribunale trasmette per via telematica al Ministero della giustizia l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti di cui all'art. 67. L'autorita' giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale e nomina interpreti e traduttori diversi da quelli ivi inseriti solo in presenza di specifiche e particolari esigenze. 2. L'elenco nazionale di cui al comma 1 e' consultabile dall'autorita' giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. Le modalita' di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.". b) all'art. 68, comma 1, le parole: "dell'ordine o del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate".».