Art. 11 
 
 
          Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 
 
  1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Istituto  Buddista
Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del  Presidente  della
Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG possono
essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti  civili  con
decreto del Ministro dell'interno, purche' abbiano la sede in  Italia
e perseguano fini di religione o di culto. 
  2. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta  in  volta
in conformita' alle disposizioni dell'articolo 12. 
  3. Il riconoscimento della personalita' di un  ente  dell'IBISG  e'
concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli  statuti  e
previa delibera favorevole del consiglio nazionale. 
  4. L'ente non puo' essere  riconosciuto  se  non  e'  rappresentato
giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia. 
  5.  Gli  enti  dell'IBISG  che  hanno  la  personalita'   giuridica
nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG
civilmente riconosciuti. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica,  in  data
          20 novembre 2000, di riconoscimento dell'Istituto  Buddista
          Italiano Soka Gakkai, non risulta pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale.