Art. 11 Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, purche' abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto. 2. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 12. 3. Il riconoscimento della personalita' di un ente dell'IBISG e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera favorevole del consiglio nazionale. 4. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia. 5. Gli enti dell'IBISG che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG civilmente riconosciuti.
Note all'art. 11: - Il decreto del Presidente della Repubblica, in data 20 novembre 2000, di riconoscimento dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.