Art. 12 
 
 
                  Attivita' di religione o di culto 
 
  1. Agli effetti civili si considerano comunque: 
  a) attivita' di religione o di culto quelle  dirette  al  rito  del
Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio
dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren  Daishonin,
all'assistenza spirituale, alla formazione  dei  ministri  di  culto,
alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto  e
compassione per tutte le forme di vita esistenti; 
  b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto,  quelle  di
assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura  e,  in
ogni caso, le attivita' commerciali o aventi scopo di lucro.