Art. 13 
 
 
                          Regime tributario 
 
  1.  Agli  effetti  tributari   gli   enti   dell'IBISG   civilmente
riconosciuti aventi fine di  religione  o  di  culto,  come  pure  le
attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi  fine
di beneficenza o di istruzione. 
  2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti,  possono  svolgere
attivita' diverse da quelle di religione o di culto. 
  3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di  culto,  svolte
da tali enti, sono soggette, nel rispetto  della  struttura  e  delle
finalita' di tali enti, alla normativa europea  e  alle  leggi  dello
Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto  per
le medesime.