Art. 14 
 
 
                         Gestione degli enti 
 
  1.  La   gestione   ordinaria   e   gli   atti   di   straordinaria
amministrazione degli  enti  dell'IBISG  civilmente  riconosciuti  si
svolgono sotto il controllo delle competenti autorita'  confessionali
senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.