Art. 15 
 
 
          Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 
 
  1. Gli enti dell'IBISG civilmente  riconosciuti  devono  iscriversi
entro i termini previsti dalla normativa vigente nel  registro  delle
persone giuridiche. 
  2. Nel registro delle persone giuridiche,  oltre  alle  indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le  norme
di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.