Art. 15 Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle persone giuridiche. 2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.