Art. 16 Mutamento ed estinzione degli enti 1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente dell'IBISG civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno. 2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso e' revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'IBISG. 3. La soppressione di un ente aderente all'IBISG, civilmente riconosciuto, o la sua estinzione per altra causa hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento del competente organo dell'IBISG che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione e' disposta con decreto del Ministro dell'interno. 4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.