Art. 16 
 
 
                 Mutamento ed estinzione degli enti 
 
  1. Ogni mutamento sostanziale  nel  fine,  nella  destinazione  del
patrimonio e nel modo di esistenza di un ente  dell'IBISG  civilmente
riconosciuto acquista efficacia civile  mediante  riconoscimento  con
decreto del Ministro dell'interno. 
  2. In caso  di  mutamento  che  faccia  perdere  all'ente  uno  dei
requisiti prescritti per il  suo  riconoscimento,  il  riconoscimento
stesso e' revocato con decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentito
l'IBISG. 
  3. La  soppressione  di  un  ente  aderente  all'IBISG,  civilmente
riconosciuto, o la sua estinzione per  altra  causa  hanno  efficacia
civile mediante l'iscrizione nel registro  delle  persone  giuridiche
del provvedimento  del  competente  organo  dell'IBISG  che  sopprime
l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione e'  disposta
con decreto del Ministro dell'interno. 
  4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso  o  estinto  avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la
volonta' dei disponenti,  i  diritti  dei  terzi  e  le  disposizioni
statutarie.