Art. 17 Contributi deducibili agli effetti IRPEF 1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli. 2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'IBISG, destinate alla realizzazione delle finalita' istituzionali dell'Istituto e delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a). 3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.