Art. 17 
 
 
              Contributi deducibili agli effetti IRPEF 
 
  1.  La   Repubblica   prende   atto   che   l'IBISG   si   sostiene
finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli. 
  2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata
in vigore della presente legge, le persone  fisiche  possono  dedurre
dal  proprio  reddito  complessivo,  agli  effetti  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di euro 1.032,91, a  favore  dell'IBISG,  destinate  alla
realizzazione delle finalita'  istituzionali  dell'Istituto  e  delle
attivita' di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a). 
  3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.