Art. 18 
 
 
            Ripartizione della quota dell'otto per mille 
                          del gettito IRPEF 
 
  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, l'IBISG concorre, con  i  soggetti  e
secondo  le  modalita'  previste  dalla   normativa   vigente,   alla
ripartizione della quota pari all'otto  per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, destinando le somme  devolute  a  tale  titolo
dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 17, comma 2, anche
ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonche'  ad
iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa  della
vita  in  tutte  le  forme   esistenti,   nonche'   per   la   difesa
dell'ambiente. 
  2. L'attribuzione delle somme di cui al comma  1  viene  effettuata
sulla  base  delle  scelte  espresse  dai  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo  l'Istituto  verra'
indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
(IBISG)». Per quanto riguarda  le  quote  relative  alle  scelte  non
espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla  loro
ripartizione in proporzione  alle  scelte  espresse,  utilizzando  le
relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1. 
  3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1
lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno,  all'IBISG
le somme determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della  legge
23 dicembre 1998, n. 448,  sulla  base  delle  dichiarazioni  annuali
relative al terzo periodo di imposta precedente. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il testo  dell'art.  45,  comma  7,  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicata nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302  del  29  dicembre
          1998, e' il seguente: 
              «7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui  al
          secondo comma dell'art. 47 della legge 20 maggio  1985,  n.
          222, e la  somma  di  cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
          medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto
          competenza relativi all'IRPEF,  risultanti  dal  rendiconto
          generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per
          le quote  spettanti  alle  Confessioni  acattoliche  aventi
          diritto. Con le  medesime  modalita'  sono  determinate  la
          quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta
          a titolo di anticipo di cui  all'art.  30  della  legge  22
          novembre 1988, n. 516; all'art. 23 della legge 22  novembre
          1988, n. 517; all'art. 4 della legge  5  ottobre  1993,  n.
          409; all'art. 27 della legge  29  novembre  1995,  n.  520;
          all'art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n.  638.»  «ed  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  67  del  21  marzo
          2000.».