Art. 19 
 
 
                       Commissione paritetica 
 
  1. Su richiesta di una delle due  parti,  al  fine  di  predisporre
eventuali modifiche, si puo' procedere  alla  revisione  dell'importo
deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli
17 e 18, ad opera  di  un'apposita  Commissione  paritetica  nominata
dall'autorita' governativa e dall'IBISG.