Art. 2 Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto. 2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale. 3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo.