Art. 2 
 
 
        Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 
 
  1. La Repubblica da' atto  dell'autonomia  dell'IBISG,  liberamente
organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato  dal  proprio
statuto. 
  2.  La  Repubblica,  richiamandosi  ai  diritti  inviolabili  della
persona garantiti dalla Costituzione, riconosce  che  le  nomine  dei
ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia
disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono  senza
alcuna ingerenza statale. 
  3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG  con
la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo.