Art. 20 
 
 
                         Rendiconto annuale 
 
  1.  L'IBISG  trasmette  annualmente  al  Ministro  dell'interno  un
rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle  somme  di  cui
agli articoli 17 e 18 e ne diffonde adeguata informazione. 
  2. Il rendiconto di cui al comma  1  deve  comunque  precisare  gli
interventi operati per le finalita' previste dagli articoli 17 e 18. 
  3. Il Ministro dell'interno, entro trenta  giorni  dal  ricevimento
dei  rendiconti,  ne  trasmette  copia,  con  propria  relazione,  al
Ministro dell'economia e delle finanze.