Art. 20 Rendiconto annuale 1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 17 e 18 e ne diffonde adeguata informazione. 2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve comunque precisare gli interventi operati per le finalita' previste dagli articoli 17 e 18. 3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.