Art. 21 
 
 
                           Beni culturali 
 
  1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela
e la  valorizzazione  dei  beni  afferenti  al  patrimonio  culturale
dell'Istituto e dei soggetti di cui  all'articolo  11,  eventualmente
anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.