Art. 22 
 
 
                        Festivita' religiose 
 
  1. La Repubblica riconosce agli  appartenenti  all'IBISG,  su  loro
richiesta, il diritto di osservare le festivita' del 16 febbraio, che
celebra la nascita del Budda Nichiren Daishonin, e  del  12  ottobre,
che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto  per
gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin.
Tale  diritto  e'   esercitato   nel   quadro   della   flessibilita'
dell'organizzazione   del   lavoro.   Restano   comunque   salve   le
imprescindibili   esigenze   dei    servizi    essenziali    previsti
dall'ordinamento giuridico italiano.