Art. 24 Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti 1. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono. 2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Note all'art. 24: - La legge 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1929. - Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1930.