Art. 24 
 
 
               Cessazione di efficacia della normativa 
            sui culti ammessi e delle norme contrastanti 
 
  1. Con l'entrata in vigore della  presente  legge  le  disposizioni
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28  febbraio
1930, n. 289,  cessano  di  avere  efficacia  ed  applicabilita'  nei
riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte  e  degli
organi e persone che li costituiscono. 
  2. Ogni norma contrastante con la presente  legge  cessa  di  avere
efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne  fanno
parte e degli organi e persone che li costituiscono,  dalla  data  di
entrata in vigore della legge medesima. 
 
          Note all'art. 24: 
              - La  legge  24  giugno  1929,  n.  1159  (Disposizioni
          sull'esercizio  dei  culti  ammessi  nello  Stato   e   sul
          matrimonio  celebrato  davanti  ai   ministri   dei   culti
          medesimi), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  164
          del 16 luglio 1929. 
              - Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme  per
          l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti
          ammessi nello Stato e per  coordinamento  di  essa  con  le
          altre leggi dello  Stato),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1930.