Art. 25 Ulteriori intese 1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'IBISG con lo Stato sono promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.