Art. 25 
 
 
                          Ulteriori intese 
 
  1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunita'  di  modifiche
al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi  a  tale
fine. Alle modifiche si procede con  la  stipulazione  di  una  nuova
intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento  di  apposito
disegno di legge di approvazione,  ai  sensi  dell'articolo  8  della
Costituzione. 
  2. In  occasione  di  disegni  di  legge  relativi  a  materie  che
coinvolgano  rapporti  dell'IBISG  con   lo   Stato   sono   promosse
previamente, in conformita' all'articolo  8  della  Costituzione,  le
intese del caso.