Art. 3 Liberta' religiosa 1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena liberta' di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria. 2. E' garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena liberta' religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.