Art. 3 
 
 
                         Liberta' religiosa 
 
  1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena liberta' di  svolgere
la  sua  missione  religiosa,  spirituale,  educativa,  culturale   e
umanitaria. 
  2. E' garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a
coloro che ne fanno parte, la piena liberta' religiosa, di riunione e
di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.