Art. 4 
 
 
                          Ministri di culto 
 
  1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del
proprio statuto e' assicurato il libero esercizio del loro ministero. 
  2. La qualifica di ministri di culto e' certificata dall'IBISG  che
ne tiene apposito elenco e ne rilascia  attestazione  ai  fini  della
presente legge. 
  3. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere  il
segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento  della  propria
funzione. 
  4. Nel caso di ripristino del  servizio  obbligatorio  di  leva,  i
ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio  militare,  sono
assegnati, su  loro  richiesta  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
sull'obiezione di coscienza, al servizio civile. 
  5. In caso di richiamo in servizio per  esigenze  di  mobilitazione
generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare,
sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile  o  ai  servizi
sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.