Art. 5 Assistenza spirituale 1. Gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. 2. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti. A tali ministri e' assicurata la liberta' di accesso alle strutture di cui al comma 1, affinche' possano garantire l'assistenza spirituale. 3. Gli appartenenti all'IBISG, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto e' assicurato l'accesso agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. 4. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito elenco dei ministri di culto e' tenuto dall'IBISG e trasmesso alle competenti amministrazioni. 5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'IBISG. 6. Gli appartenenti all'IBISG che prestano servizio militare possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attivita' religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geograficamente piu' vicina. 7. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti all'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volonta' del defunto e della sua famiglia.