Art. 6 Insegnamento religioso nelle scuole 1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da coloro cui compete la responsabilita' su di essi. 2. L'IBISG fruisce delle possibilita' offerte dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai. 3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.