Art. 6 
 
 
                 Insegnamento religioso nelle scuole 
 
  1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di  tutti,
riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine  e  grado
il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.  Tale  diritto
e' esercitato ai sensi delle leggi dello  Stato  dagli  alunni  e  da
coloro cui compete la responsabilita' su di essi. 
  2. L'IBISG fruisce delle possibilita'  offerte  dalla  legislazione
vigente per rispondere alle  richieste  provenienti  dagli  alunni  e
dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza  e  allo  studio  della
dottrina religiosa della Soka Gakkai. 
  3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono  comunque  a
carico dell'IBISG.