Art. 7 
 
 
                      Liberta' di insegnamento 
 
  1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta'  della
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione,
garantisce all'IBISG il diritto di istituire  liberamente  scuole  di
ogni ordine e grado e istituti di educazione. 
  2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la  parita',
e' assicurata piena  liberta',  nel  rispetto  delle  norme  generali
sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10  marzo  2000,  n.
62, e successive modificazioni, ed  ai  loro  alunni  un  trattamento
scolastico equipollente a quello  degli  alunni  delle  scuole  dello
Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne  gli
esami  di  Stato  conclusivi  del  primo  e  del  secondo  ciclo   di
istruzione. 
 
          Note all'art. 7: 
              - La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per  la  parita'
          scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo  studio   e
          all'istruzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          67 del 21 marzo 2000.