Art. 8 Edifici di culto 1. Gli edifici dell'IBISG aperti al culto pubblico non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Istituto. 2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio. 3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG, effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e delle loro pertinenze, nonche' le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione ne' ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualsiasi tributo. 4. Le competenti autorita' dell'IBISG informano la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando gli spazi specificamente dedicati al culto ed eventuali variazioni che si determinino. 5. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.