Art. 8 
 
 
                          Edifici di culto 
 
  1. Gli edifici dell'IBISG aperti  al  culto  pubblico  non  possono
essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non  per  gravi
ragioni e previo accordo con l'Istituto. 
  2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica  non  puo'
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui  al
comma 1, senza averne dato previo  avviso  e  preso  accordi  con  il
ministro di culto responsabile dell'edificio. 
  3. Le affissioni e la distribuzione  di  pubblicazioni  e  stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione  dell'IBISG,  effettuate
all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e
delle loro pertinenze, nonche'  le  collette  raccolte  nei  predetti
luoghi, continuano ad  essere  effettuate  senza  autorizzazione  ne'
ingerenza da parte degli organi dello Stato e  ad  essere  esenti  da
qualsiasi tributo. 
  4. Le competenti autorita' dell'IBISG  informano  la  Prefettura  -
Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici
di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando
gli spazi specificamente dedicati al culto  ed  eventuali  variazioni
che si determinino. 
  5. L'autorita' civile tiene conto delle  esigenze  religiose  delle
popolazioni  fatte  presenti  dall'IBISG  per  quanto   concerne   la
costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.