La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
      Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente 
 
  1. Al fine di assicurare  omogeneita'  ed  efficacia  all'esercizio
dell'azione  conoscitiva  e  di  controllo  pubblico  della  qualita'
dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilita' ambientale
e di  prevenzione  sanitaria  a  tutela  della  salute  pubblica,  e'
istituito  il  Sistema   nazionale   a   rete   per   la   protezione
dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale»,  del  quale
fanno parte l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle  province  autonome
di Trento e di Bolzano per la protezione  dell'ambiente,  di  seguito
denominate «agenzie». 
  2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento  degli  obiettivi
dello sviluppo sostenibile, della riduzione  del  consumo  di  suolo,
della salvaguardia e della promozione della qualita' dell'ambiente  e
della tutela delle risorse naturali e della piena  realizzazione  del
principio «chi inquina  paga»,  anche  in  relazione  agli  obiettivi
nazionali e regionali di promozione della salute umana,  mediante  lo
svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche di cui alla presente
legge. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.