Art. 17 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente  legge
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
   La presente legge, munita del dello Stato,  sara'  inserita  nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare
come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando