Art. 4 
 
                Istituto superiore per la protezione 
                       e la ricerca ambientale 
 
  1. L'ISPRA e' persona  giuridica  di  diritto  pubblico  dotata  di
autonomia    tecnico-scientifica,    di    ricerca,    organizzativa,
finanziaria, gestionale, patrimoniale e  contabile,  sottoposta  alla
vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. 
  2. L'ISPRA,  fermi  restando  i  compiti  e  le  funzioni  ad  esso
attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica, adegua  la  propria  struttura  organizzativa  e
tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente  legge.
Entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6,  comma
2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  21
maggio 2010, n. 123, sono adeguati i regolamenti di  funzionamento  e
di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle
funzioni conferite dalla presente legge. 
  3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche  e  scientifiche  per  la  piu'
efficace   pianificazione   e   attuazione   delle    politiche    di
sostenibilita' delle pressioni  sull'ambiente,  sia  a  supporto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia
in via diretta tramite attivita' di monitoraggio, di valutazione,  di
controllo, di ispezione e di gestione  dell'informazione  ambientale,
nonche' di coordinamento del Sistema nazionale. 
  4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle  agenzie,  norme  tecniche
vincolanti per il Sistema nazionale in materia  di  monitoraggio,  di
valutazioni ambientali, di controllo, di  gestione  dell'informazione
ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale,  per  assicurare
l'armonizzazione,  l'efficacia,  l'efficienza  e  l'omogeneita'   dei
sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio  nazionale,
nonche'  il  continuo  aggiornamento,  in  coerenza  con  il   quadro
normativo nazionale e sovranazionale, delle modalita'  operative  del
Sistema nazionale e delle  attivita'  degli  altri  soggetti  tecnici
operanti nella materia ambientale. 
  5. Per il piu' efficace  espletamento  delle  proprie  attribuzioni
l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando  il  pieno  raccordo
con gli altri soggetti competenti favorendo le piu' ampie sinergie. 
  6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai  sensi
dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati  per  un
solo mandato. Il contratto  che  regola  il  rapporto  del  direttore
generale  dell'ISPRA,  reclutato  secondo   le   modalita'   di   cui
all'articolo 8 della presente legge, ha durata di quattro anni ed  e'
rinnovabile una sola volta. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 e  dell'art.  14  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare 21 maggio  2010,  n.
          123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2010,  n.
          179: 
              «Art. 6. Il consiglio di amministrazione 
              1. Il consiglio di amministrazione e'  composto,  oltre
          che dal presidente dell'Istituto, da sei  membri,  nominati
          con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, scelti tra  persone  con  competenze
          tecniche e/o scientifiche e/o  gestionali  nei  settori  di
          competenza dell'Istituto. 
              2. Il consiglio di amministrazione svolge  funzioni  di
          indirizzo e di programmazione delle attivita' dell'Istituto
          e  di  monitoraggio  e  verifica  sulla  loro   esecuzione,
          assicurando prioritariamente l'attuazione  delle  direttive
          generali del Ministro vigilante. In particolare: 
              a) delibera lo statuto e le relative modifiche  con  la
          maggioranza assoluta dei suoi componenti; 
              b) verifica la compatibilita' finanziaria dei programmi
          di attivita'; 
              c) delibera i bilanci preventivi e i conti  consuntivi,
          nonche' le variazioni di bilancio; 
              d)  delibera  il  regolamento  di   amministrazione   e
          contabilita', la pianta organica e gli atti  organizzativi.
          Delibera: inoltre il piano del fabbisogno del  personale  e
          gli  atti  regolamentari   generali,   trasmettendoli   per
          l'approvazione  al  Ministero  vigilante  e  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze;  delibera,   sentito   il
          Consiglio scientifico, il piano triennale delle attivita'; 
              e)  nomina  il  direttore  generale,  su  proposta  del
          presidente. 
              3.  Le  sedute  del  consiglio   sono   convocate   dal
          presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno,
          da  far  pervenire  ai  consiglieri  per  mezzo  di   posta
          elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per
          la seduta. Il consiglio puo' essere convocato, inoltre,  su
          richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 
              4. Per la validita' delle  riunioni  del  consiglio  di
          amministrazione occorre la presenza di almeno la meta' piu'
          uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza
          dei presenti; in caso di parita' di voti prevale quello del
          presidente. 
              5. In caso di urgenza, il presidente puo' convocare  il
          consiglio con preavviso di quarantotto ore o, su  richiesta
          del collegio dei revisori  rivolta  al  presidente,  quando
          cio' si renda necessario per l'esercizio dei poteri ad esso
          inerenti. 
              6.   Il   segretario,   nominato   dal   consiglio   di
          amministrazione, redige e cura la  tenuta  dei  verbali  di
          ciascuna seduta. Ciascun verbale e' firmato dal  presidente
          e dal segretario.» 
              «Art. 14. Statuto 
              1. Lo statuto dell'ISPRA e' approvato con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare di concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              2.  Lo  statuto  dell'ISPRA  assicura  la   separazione
          dell'attivita'    di    ricerca     e     di     consulenza
          tecnico-scientifica da quella amministrativa, e  disciplina
          l'organismo indipendente di valutazione  della  performance
          di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
          n. 150.».