Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
«stabilimento», «stabilimento di soglia superiore» e «gestore» di cui
all'articolo 3 del  decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,
nonche' la seguente: 
    1) per «personale che lavora nello stabilimento»  si  intende  il
personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,  anche  al  solo
fine  di  apprendere  un  mestiere,  un'arte   o   una   professione,
all'interno  dello  stabilimento.  Al  personale  cosi'  definito  e'
equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto,
anche occasionalmente, all'esercizio, alla manutenzione,  ai  servizi
generali o agli interventi d'emergenza o  ad  operazioni  connesse  a
tali attivita' o che accede allo  stabilimento  per  qualsiasi  altro
motivo di lavoro. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legislativo n. 105 del 2015: 
              «Art. 3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto valgono le seguenti definizioni: 
                a)  «stabilimento»:  tutta   l'area   sottoposta   al
          controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze
          pericolose all'interno di uno o piu' impianti, comprese  le
          infrastrutture  o  le  attivita'  comuni  o  connesse;  gli
          stabilimenti sono stabilimenti di  soglia  inferiore  o  di
          soglia superiore; 
                b)   «stabilimento   di   soglia   inferiore»:    uno
          stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti
          in quantita' pari o superiori alle quantita' elencate nella
          colonna 2 della parte 1 o nella colonna  2  della  parte  2
          dell'allegato 1, ma in quantita' inferiori  alle  quantita'
          elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella  colonna  3
          della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la
          regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1; 
                c)   «stabilimento   di   soglia   superiore»:    uno
          stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti
          in quantita' pari o superiori alle quantita' elencate nella
          colonna 3 della parte 1 o nella colonna  3  della  parte  2
          dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola  della
          sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1; 
                d) «stabilimento adiacente»: uno stabilimento ubicato
          in prossimita' tale di un altro stabilimento  da  aumentare
          il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante; 
                e) «nuovo stabilimento»: 
                  1) uno stabilimento che avvia le attivita' o che e'
          costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale  data,
          oppure 
                  2) un sito di attivita' che rientra nell'ambito  di
          applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno  stabilimento
          di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di  soglia
          superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a
          tale data, per modifiche ai suoi impianti o  attivita'  che
          determinino  un  cambiamento  del  suo   inventario   delle
          sostanze pericolose; 
                f) «stabilimento preesistente»: uno stabilimento  che
          il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di  applicazione  del
          decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  334,  e  che,  a
          decorrere  dal  1°  giugno  2015,  rientra  nell'ambito  di
          applicazione della direttiva  2012/18/UE,  senza  modifiche
          della  sua  classificazione  come  stabilimento  di  soglia
          inferiore o stabilimento di soglia superiore; 
                g) «altro stabilimento»: un  sito  di  attivita'  che
          rientra  nell'ambito  di   applicazione   della   direttiva
          2012/18/UE, o uno  stabilimento  di  soglia  inferiore  che
          diventa uno stabilimento di soglia superiore  o  viceversa,
          il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi
          diversi da quelli di cui alla lettera e); 
                h) «impianto»: un'unita' tecnica all'interno  di  uno
          stabilimento e  che  si  trovi  fuori  terra  o  a  livello
          sotterraneo,   nel   quale   sono   prodotte,   utilizzate,
          maneggiate o immagazzinate  le  sostanze  pericolose;  esso
          comprende  tutte  le  apparecchiature,  le  strutture,   le
          condotte,  i  macchinari,  gli  utensili,  le   diramazioni
          ferroviarie private, le banchine,  i  pontili  che  servono
          l'impianto, i moli, i magazzini e  le  strutture  analoghe,
          galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale
          impianto; 
                i) «gestore»: qualsiasi persona  fisica  o  giuridica
          che detiene o gestisce  uno  stabilimento  o  un  impianto,
          oppure a cui  e'  stato  delegato  il  potere  economico  o
          decisionale  determinante  per  l'esercizio  tecnico  dello
          stabilimento o dell'impianto stesso; 
                l) «sostanza pericolosa»: una sostanza o  miscela  di
          cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato  1,
          sotto forma  di  materia  prima,  prodotto,  sottoprodotto,
          residuo o prodotto intermedio; 
                m) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di
          due o piu' sostanze; 
                n) «presenza di sostanze  pericolose»:  la  presenza,
          reale   o   prevista,   di   sostanze   pericolose    nello
          stabilimento,  oppure  di  sostanze   pericolose   che   e'
          ragionevole prevedere che possano essere generate, in  caso
          di  perdita  del  controllo  dei  processi,   comprese   le
          attivita'  di  deposito,  in  un  impianto  in  seno   allo
          stabilimento, in quantita' pari o superiori alle  quantita'
          limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato
          1; 
                o)   «incidente   rilevante»:   un    evento    quale
          un'emissione,  un  incendio  o  un'esplosione   di   grande
          entita', dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino
          durante  l'attivita'  di  uno  stabilimento   soggetto   al
          presente decreto e che  dia  luogo  a  un  pericolo  grave,
          immediato o differito, per la salute  umana  o  l'ambiente,
          all'interno o all'esterno  dello  stabilimento,  e  in  cui
          intervengano una o piu' sostanze pericolose; 
                p)  «pericolo»:  la  proprieta'  intrinseca  di   una
          sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in
          uno stabilimento, di provocare danni per  la  salute  umana
          e/o per l'ambiente; 
                q) «rischio»:  la  probabilita'  che  un  determinato
          evento si verifichi in un dato  periodo  o  in  circostanze
          specifiche; 
                r) «deposito»: la presenza di una certa quantita'  di
          sostanze pericolose a scopo di  immagazzinamento,  deposito
          per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio; 
                s) «deposito temporaneo intermedio»: deposito  dovuto
          a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto,
          di traffico o ai fini del cambio del modo o  del  mezzo  di
          trasporto,  non   finalizzato   al   trattamento   e   allo
          stoccaggio; 
                t)  «pubblico»:  una  o  piu'   persone   fisiche   o
          giuridiche nonche', ai sensi della disciplina  vigente,  le
          associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
                u) «pubblico interessato»: il pubblico che subisce  o
          puo'  subire  gli  effetti  delle  decisioni  adottate   su
          questioni disciplinate dall'art. 24, comma 1, o che  ha  un
          interesse da far valere in tali decisioni;  ai  fini  della
          presente definizione le organizzazioni non governative  che
          promuovono la protezione dell'ambiente e che  soddisfano  i
          requisiti previsti dalla disciplina vigente si  considerano
          portatrici di un siffatto interesse; 
                v) «ispezioni»: tutte le azioni di controllo, incluse
          le  visite  in  situ,  delle  misure,  dei  sistemi,  delle
          relazioni interne e dei  documenti  di  follow-up,  nonche'
          qualsiasi attivita' di follow-up eventualmente  necessaria,
          compiute da o per conto dell'autorita' competente  al  fine
          di controllare  e  promuovere  il  rispetto  dei  requisiti
          fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti.».