IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro
per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile
dei prodotti connessi all'energia;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE);
Visto il regolamento (CE) n. 107/2009 del 4 febbraio 2009 recante
misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la
progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici;
Visto il regolamento (CE) n. 244/2009 del 18 marzo 2009, recante
modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso
domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 245/2009 del 18 marzo 2009 recante
modalita' di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la
progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza
alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensita' e di
alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare
tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 642/2009 del 22 luglio 2009 recante
modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile dei televisori;
Visto il regolamento (CE) n. 643/2009 del 22 luglio 2009 recante
modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per
uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 347/2010 del 21 aprile 2010 che
modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto
riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade
fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta
intensita' e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di
far funzionare tali lampade;
Visto il regolamento (CE) n. 1015/2010 del 10 novembre 2010 recante
modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 1016/2010 del 10 novembre 2010 recante
modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 206/2012 del 6 marzo 2012 recante
modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei
ventilatori;
Visto il regolamento (CE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012 recante
modalita' di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso
domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 1194/2012 del 12 dicembre 2012 recante
modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade
con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature;
Vista la comunicazione della Commissione nell'ambito
dell'applicazione del regolamento (UE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012
della Commissione recante modalita' di esecuzione della direttiva
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle
specifiche per la progettazione ecocompatibile delle
asciugabiancheria per uso domestico;
Visto il regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 recante
misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile di computer e server informatici;
Visto il regolamento (UE) n. 666/2013 dell'8 luglio 2013 recante
modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere;
Visto il regolamento (UE) n. 813/2013 del 2 agosto 2013 recante
modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento
d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti;
Visto il regolamento (CE) n. 640/2009 del 22 luglio 2009 emendato
dal Regolamento (UE) n. 4/2014 del 6 gennaio 2014 recante modalita'
di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei motori elettrici;
Visto il regolamento (UE) n. 66/2014 del 14 gennaio 2014 recante
misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da
cucina per uso domestico;
Visto l'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante «Riutilizzo di prodotti e preparazione per il
riutilizzo dei rifiuti»;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 «Attuazione
della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei
prodotti connessi all'energia»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione
della direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare,
l'articolo 5;
Viste le specifiche misure previste per i RAEE dal Programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma
1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei
rifiuti»;
Considerato che la progettazione e la produzione ecocompatibile
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e'
fondamentale al fine di facilitare le operazioni di smontaggio,
riparazione, nonche' le operazioni di preparazione per il riutilizzo,
recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali;
Considerato che il Centro di coordinamento RAEE ha predisposto una
banca dati contenente le informazioni gratuite in materia di
preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato fornite dai
produttori di AEE, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico
espresso con nota n. 29097 del 18 dicembre 2015;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 233/2016,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'Adunanza del 28 gennaio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1079/2016, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 aprile
2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n.
GAB/10142/2016 del 9 maggio 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente regolamento, in coerenza con le misure previste dal
Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo
180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
disciplina le misure dirette a:
a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli
impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;
b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE), al fine
di facilitare le operazioni di riutilizzo e recupero dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE);
c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la
produzione di nuove AEE.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- La direttiva 2009/125/CE del 21 ottobre 2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
connessi all'energia, e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
ottobre 2009, n. L 285.
- La direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2012, n. L 197.
- Il regolamento (CE) n. 107/2009 del 4 febbraio 2009
della Commissione, recante misure di esecuzione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 5 febbraio 2009, n. L 36.
- Il regolamento (CE) n. 244/2009 del 18 marzo 2009
della Commissione, recante modalita' di applicazione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso
domestico, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2009, n. L
76
- Il regolamento (CE) n. 245/2009 del 18 marzo 2009
della Commissione, recante modalita' di esecuzione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le specifiche per la progettazione
ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore
integrato, lampade a scarica ad alta intensita' e di
alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far
funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva
2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2009, n. L 76.
- Il regolamento (CE) n. 642/2009 del 22 luglio 2009
della Commissione, recante modalita' di applicazione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei televisori, e' pubblicato nella G.U.U.E.
23 luglio 2009, n. L 191.
- Il regolamento (CE) n. 643/2009 del 22 luglio 2009
della Commissione, recante modalita' di applicazione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso
domestico, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 luglio 2009, n.
L 191.
- Il regolamento (CE) n. 347/2010 del 21 aprile 2010
della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n.
245/2009 della Commissione per quanto riguarda le
specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade
fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a
scarica ad alta intensita' e alimentatori e apparecchi di
illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 aprile 2010, n. L 104.
- Il regolamento (CE) n. 1015/2010 del 10 novembre 2010
della Commissione, recante modalita' di applicazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 11 novembre 2010, n. L 293.
- Il regolamento (CE) n. 1016/2010 del 10 novembre 2010
della Commissione, recante modalita' di applicazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 11 novembre 2010, n. L 293.
- Il regolamento (CE) n. 206/2012 del 6 marzo 2012
della Commissione, recante modalita' di applicazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 marzo 2012, n. L 72.
- Il regolamento (CE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012
della Commissione, recante modalita' di esecuzione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 ottobre 2012, n. L 278.
- Il regolamento (CE) n. 1194/2012 del 12 dicembre 2012
della Commissione, recante modalita' di applicazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con
diodi a emissione luminosa e delle pertinenti
apparecchiature, e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 dicembre
2012, n. L 342.
- Il regolamento (CE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013
della Commissione, recante misure di esecuzione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile di computer e server informatici, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 175.
- Il regolamento (CE) n. 666/2013 del 8 luglio 2013
della Commissione, recante misure di esecuzione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile di computer e server informatici, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 175.
- Il regolamento (CE) n. 813/2013 dell' 8 luglio 2013
della Commissione, recante modalita' di applicazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento
d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 6 settembre 2013, n. L 239.
- Il regolamento (CE) n. 640/2009 del 22 luglio 2009
della Commissione (recante modalita' di applicazione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei motori elettrici), e' pubblicato nella
G.U.U.E. 23 luglio 2009, n. L 191.
- Il regolamento (CE) n. 4/2014 del 6 gennaio 2014
della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n.
640/2009 recante modalita' di applicazione della direttiva
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito
alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei
motori elettrici, e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 gennaio
2014, n. L 2.
- Il regolamento (CE) n. 66/2014 del 14 gennaio 2014
della Commissione, recante misure di esecuzione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina
per uso domestico, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 gennaio
2014, n. L 29.
- Si riporta il testo dell'art. 180, comma 1-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96:
«Art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti). -
(Omissis).
1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre 2012, a
norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni
affinche' tale programma sia integrato nei piani di
gestione dei rifiuti di cui all'art. 199. In caso di
integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente
identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il
31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare presenta alle Camere una relazione recante
l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei
rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati
raggiunti e delle eventuali criticita' registrate nel
perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15
(Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di
specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti
connessi all'energia), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 8 marzo 2011, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O. :
«Art. 5 (Progettazione dei prodotti). - 1. In coerenza
con le misure previste dal Programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, comma 1-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto col Ministro dello
sviluppo economico, disciplina le misure dirette a:
a) promuovere la cooperazione tra produttori e
operatori degli impianti di trattamento, recupero e
riciclaggio;
b) favorire la progettazione e la produzione
ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni
di smontaggio, riparazione, nonche' le operazioni di
preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e
smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali, con
particolare riguardo per quei prodotti che introducono
soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi
ambientali associati al ciclo di vita;
c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche
per la produzione di nuove AEE.
2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto
dell'intero ciclo di vita delle apparecchiature e delle
migliori tecniche disponibili, e sono volte, in
particolare, a favorire la corretta applicazione dei
requisiti di progettazione ecologica di cui al decreto
legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, nonche' ad evitare che
le caratteristiche specifiche della progettazione o i
processi di fabbricazione possano ostacolare o limitare il
riutilizzo e il trattamento dei RAEE, salvo che gli stessi
presentino vantaggi di primaria importanza in relazione ad
interessi di rilevanza costituzionale, quali la protezione
dell'ambiente e la sicurezza.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze, individua e promuove
politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio previsti.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto
legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 27 (Informazione agli impianti di trattamento). -
1. Per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento e la
riparazione, nonche' la preparazione per il riutilizzo e il
trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli impianti
di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonche' ai centri
di preparazione per il riutilizzo accreditati in
conformita' al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
informazioni gratuite in materia di preparazione per il
riutilizzo e di trattamento adeguato.
2. Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima
volta sul mercato e rientrante nel campo di applicazione
del presente decreto le informazioni devono essere fornite
entro un anno dalla data di immissione sul mercato.
3. Per i consentire ai centri di preparazione per il
riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio
di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, le
informazioni di cui al comma 1 del presente articolo
indicano almeno le diverse componenti e i diversi materiali
delle AEE, nonche' il punto dell'AEE in cui si trovano le
sostanze e le miscele pericolose.
4. Le informazioni vengono messe a disposizione dei
centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti
di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori di
AEE in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici
(ad esempio CD-Rom e servizi on line), anche tramite la
banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 180, comma 1-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note alle premesse.